Diritti risarcitori contrattuali o extracontrattuali
Hai subìto un danno?
Ti affianco nel percorso che, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, porta ad ottenere il risarcimento.
Quando si ritiene di aver subìto un danno, il supporto legale è fondamentale per gestire con successo la pratica risarcitoria.
Nel diritto italiano, le varie ipotesi di danno risarcibile sono regolate dalla legge.
Le controversie che non si risolvono con accordi spontanei sono sottoposte alla valutazione da parte di un giudice.
È possibile attivare strumenti alternativi al processo, con tempistiche più veloci.
In questo campo, indipendentemente dallo strumento che si potrà usare (trattativa stragiudiziale, strumenti di risoluzione alternativa, processo), sono fattori basilari:
- la sussistenza del presupposto (danno da mancato rispetto di obblighi contrattuali, o danno da circostanze di fatto previste dalla legge e non originate da un contratto);
- la prova del danno;
- la prova del collegamento tra il presupposto e il danno.
Ipotesi particolari trattate:
“danno differenziale” = ipotesi che si verifica quando il danneggiato ottiene un (parziale) risarcimento dalle assicurazioni obbligatorie (Inps e Inail), ma può ottenere il ristoro ulteriore a carico del terzo danneggiante (e, in caso di evento accaduto nell’ambito dei “sinistri della strada”, dall’assicurazione del veicolo del terzo danneggiante o dal Fondo di Garanzia delle vittime della strada)
“rivalsa del datore di lavoro nei confronti del terzo responsabile del danno diretto subito dal dipendente” = ipotesi che riguarda il danno subìto dal datore di lavoro, per la perdita economica derivata dall’assenza del proprio dipendente a causa di un evento provocato da un terzo danneggiante.
FAQ
Hai dubbi su come richiedere una consulenza legale? In questa sezione trovi le risposte ai quesiti più frequenti, con spiegazioni semplici ma complete. Se non trovi quello che cerchi, contattami: sarò felice di chiarire ogni aspetto.
Nel diritto risarcitorio come si prova il danno?
Dipende dal tipo di danno!
Per la categoria del danno patrimoniale, ad esempio, la prova può essere fornita con la documentazione (fatture o ricevute) delle spese sostenute per riparare il danno.
In alcune situazioni, può essere opportuno fornire un accertamento inoppugnabile del danno, magari perché le riparazioni non possono attendere i tempi di un processo ⇒ in questi casi, è possibile chiedere un ATP – Accertamento Tecnico Preventivo (che, in pratica, fotografa la situazione, anche con riferimento alle cause che hanno provocato il danno).
Più difficoltosa, nell’ambito della categoria del danno patrimoniale, è la prova del “danno da lucro cessante”, cioè il danno per il guadagno “perso” a causa del comportamento del danneggiante. Esempio: danno da mancata riscossione del canone di locazione, quando il precedente conduttore lascia l’immobile in condizioni che non consentono un nuovo affitto prima delle necessarie riparazioni.
Ancora più difficoltosa è la prova del danno non patrimoniale, perché la relativa monetizzazione si ottiene valutando una serie di elementi:
- lesione alla salute;
- sofferenza soggettiva;
- peggioramento della qualità della vita,
solitamente presi in considerazione (e monetizzati) da apposite tabelle.
Da gennaio 2025 è in vigore la TUN – Tabella Unica Nazionale (prevista dal Legislatore con lo scopo di uniformare i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale.
Il “danno” può essere presunto?
Ci sono situazioni nelle quali il danno è una conseguenza presumibile, ma occorre comunque che sia descritto accuratamente (spiegando e documentando la situazione del “prima” e del “dopo” il fatto dannoso).
Come si quantifica il risarcimento del danno?
Dipende dal contesto!
La quantificazione del risarcimento del danno, in Italia:
non è:
- punitiva (inutile chiedere somme stratosferiche!);
- determinata solo da valutazioni personali;
- lucrativa (non si può guadagnare a causa di un danno);
può essere:
- prevista in anticipo (per esempio: nel contratto);
- limitata o addirittura esclusa, quando il danno è provocato oppure aggravato a causa del comportamento della stessa parte danneggiata.
Chi è obbligato a risarcire il danno?
Sicuramente la parte che lo ha provocato!
Ma non solo: ci sono situazioni nelle quali il risarcimento del danno può essere richiesto ad altri soggetti, per esempio in materia di danni da circolazione stradale.
Quando va chiesto il risarcimento del danno?
Dipende dal fatto dannoso!
È importante, in ogni caso, evitare che la richiesta risarcitoria non possa essere accolta a causa della prescrizione, che si verifica quando la parte che ha subito il danno non esercita il proprio diritto risarcitorio entro il tempo massimo stabilito dalla legge per le varie ipotesi dannose.
Cos’è il danno differenziale?
Si parla di danno differenziale quando il danno viene parzialmente risarcito da soggetti diversi dal danneggiante (per esempio, nei casi di intervento delle Assicurazioni Sociali, quali Inail e Inps, per i danni subiti da soggetti che lavorano come dipendenti), ma per il residuo (la differenza!) il danneggiato deve rivolgersi direttamente contro chi ha provocato il danno.
