Agente plurimandatario – concorrenza – cessazione – preavviso – indennità incasso
Con una recentissima sentenza (la n. 2704 del 29 maggio 2026) il Tribunale di Bari, sezione lavoro, ha affrontato una problematica delicata: diritti e obblighi dell’agente di commercio “plurimandatario”, in relazione ai mandati in concorrenza.
La vicenda, rispetto al punto principale della controversia (cessazione rapporto, per concorrenza tra i vari mandati gestiti dall’agente operante quale pluri-mandatario) è un “classico”:
- rapporto mandante/agente-plurimandatario, con durata ultradecennale (e con mutamenti della denominazione della mandante);
- richiesta, da parte della mandante all’agente, di rinunciare ad alcuni mandati, divenuti in concorrenza a seguito della riorganizzazione imprenditoriale della mandante;
- rifiuto da parte dell’agente;
- risoluzione del rapporto;
- contenzioso giudiziale, a iniziativa dell’agente, per il pagamento di somme (richieste a vario titolo).
Nel giudizio, l’agente ha chiesto la condanna della mandante al pagamento:
- delle indennità collegate alla cessazione, ivi compresa l’indennità di mancato preavviso e l’indennità di cessazione (e/o il FIRR), sostenendo la cessazione del rapporto “per colpa” della mandante;
- delle provvigioni maturate nell’ultimo periodo del rapporto;
- delle differenze provvigionali, per l’unilaterale decurtazione operata dalla mandante;
- dei premi non corrisposti;
- dell’indennità di incasso;
- del risarcimento del danno, provocato, a suo dire, dal comportamento “scorretto” della mandante,
ottenendo tuttavia solo il riconoscimento delle differenze provvigionali.
In concreto, a fronte di una domanda di condanna della mandante al pagamento complessivo (per tutte le voci di domanda) di oltre centomila euro (oltre interessi), l’agente ha ottenuto la condanna al pagamento, a suo favore e a carico della mandante, della minor somma di € 6.379,20, per differenze provvigionali, oltre interessi dalla maturazione al saldo.
Cos’è successo?
Dalla sentenza, in sintesi, sappiamo che:
- l’agente (che chiameremo Mario) sostiene di aver collaborato con la mandante (che chiameremo Impresa o Mandante) complessivamente dal 1993 al 2014;
- nel suddetto periodo: si sono succeduti più contratti, la mandante ha mutato la denominazione sociale e, nell’ultimo periodo, ha inoltre ampliato i prodotti da affidare alla propria rete di vendita;
- in conseguenza del suddetto ampliamento di prodotti, la mandante, esercitando un diritto contrattualmente previsto (come precisato nella sentenza), ha chiesto ai propri agenti plurimandatari, come Mario, di rinunciare ai mandati divenuti “in concorrenza”, nel rispetto del periodo di preavviso;
- Mario non ha accettato né la richiesta di rinunciare ai mandati (divenuti “in concorrenza”), né la reiterata proposta, da parte dell’Impresa, di valutare con lui la conclusione di un nuovo contratto, sempre previa rinuncia ai mandati in concorrenza;
- a seguito di una serie di scambi, durante i quali ciascuna delle parti (mandante e agente) ha sostanzialmente ribadito le proprie posizioni, il 27.8.2014 il nostro Mario scrive alla Mandante e, in risposta alla reiterata richiesta (della mandante) di cessare gli ulteriori rapporti di agenzia entro il termine indicato, dice: “… Vista la situazione attuale, … preferisco a questo punto fare un passo indietro ritirandomi in buon ordine”, ringraziando per “… tutte le opportunità che mi avete offerto, per i piacevoli momenti di gioia..” ed esprimendo gratitudine e stima;
- ricevuta questa comunicazione, l’Impresa ritiene concluso il rapporto in virtù del recesso comunicato da Mario, e quindi blocca l’accesso (di Mario) al gestionale della società;
- Mario però continua a promuovere ordini, e si lamenta con l’Impresa di non poter accedere al gestionale…;
- segue uno scambio di corrispondenza, dove Mario sostiene di non aver dato le dimissioni, e dopo aver diffidato l’Impresa al corretto proseguimento del rapporto, instaura il giudizio nei confronti della mandante, sostenendo la cessazione del rapporto per inadempimento dell’Impresa e chiedendo le provvigioni maturate dopo il blocco del gestionale e le indennità di risoluzione (ex 1751 c.c. o ex A.E.C.);
- il nostro Mario in giudizio chiede anche la condanna della mandante al pagamento del FIRR, delle differenze provvigionali (per la decurtazione decisa dalla mandante nell’ultimo periodo del rapporto), dei premi non corrisposti, dell’indennità di incasso e, infine, chiede anche il risarcimento del danno non patrimoniale (per la sofferenza conseguente al comportamento tenuto dalla mandante);
- nel giudizio, l’Impresa contesta tutte le domande, sulla base del contenuto del contratto e dei documenti depositati in giudizio, con particolare riferimento alla comunicazione con cui Mario ha “fatto un passo indietro”.
Nella motivazione della sentenza, per il giudice:
- ai fini del riconoscimento del diritto alle indennità di cessazione, sono rilevanti il momento storico della cessazione del rapporto e il soggetto cui imputare la cessazione: nel caso trattato, il soggetto cui imputare la decisione di cessare il rapporto è lo stesso Mario, in base alla <sua> comunicazione del 27.8.2014;
- a seguito della comunicazione di Mario, l’Impresa ha legittimamente bloccato l’accesso al gestionale;
- la successiva lettera di recesso per inadempimento della mandante (lettera che Mario scrive il 25.10.2014) è priva di effetto, in quanto inoltrata e ricevuta dopo che il rapporto era già definitivamente cessato;
- la cessazione (del rapporto) per volontà di Mario fa venir meno il diritto, in capo allo stesso, di ottenere le indennità connesse alla cessazione del rapporto di agenzia (preavviso e indennità di cessazione);
- manca la prova dei presupposti previsti dal contratto ai fini del diritto ai premi;
- manca la prova dei presupposti necessari per il diritto alla provvigione per gli incassi;
- manca la prova del comportamento illegittimo (sul quale basare il diritto risarcitorio azionato da Mario in relazione al danno non patrimoniale);
- non può essere accolta neppure la domanda di condanna al pagamento del FIRR (fondo Indennità Risoluzione Rapporto); sul punto, la sentenza così motiva, testualmente: “in difetto di allegazione e prova, da parte dello stesso ricorrente, che tale indennità …. non sia stata versata dalla mandante in costanza di rapporto…. Il ricorrente non ha infatti tempestivamente allegato, né tampoco documentato, di aver richiesto con esito negativo all’Enasarco la liquidazione del FIRR”.
Dunque, con la sentenza in commento il Tribunale di Bari:
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Riconosce a Mario solo le differenze provvigionali (per la parte decurtata senza il rispetto delle modalità previste negli AEC), oltre interessi legali e rivalutazione Istat |
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Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, poiché nel corso del giudizio Mario ha rifiutato sia la proposta conciliativa formulata dall’Impresa, sia la proposta conciliativa formulata dal giudice (in applicazione dell’art. 91, primo comma -secondo periodo, e 92 c.p.c., introdotto con la recente “Riforma Cartabia”)
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Dietro le quinte di questa decisione
La lettura della sentenza offre lo spunto per riflettere su alcuni dei principi che regolano il rapporto di agenzia, e che sono stati utilizzati dal Tribunale (tenendo conto anche di quanto precisato, sia dai giudici di merito sia dalla Cassazione, in casi simili già trattati in precedenza).
Di seguito, gli approfondimenti sulle questioni di maggior rilievo trattate dalla sentenza in commento, compresa la decisa “compensazione integrale delle spese di lite” in conseguenza del comportamento processuale dell’agente.
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I – Sequenza di contratti
Nel settore dei rapporti di agenzia è frequente che al primo contratto ne seguano altri.
Quando ciò accade, solitamente ad iniziativa della mandante, l’agente deve verificare che il nuovo contratto (o, almeno, la comunicazione con cui viene inviato il nuovo contratto, con la richiesta di sottoscrizione e restituzione) contenga espressamente la clausola del mantenimento dell’anzianità del rapporto: sia gli AEC, sia l’art. 1751 cc, infatti, collegano alla durata del rapporto il calcolo delle indennità di cessazione e quello dell’eventuale preavviso (art. 1750 c.c.).
La durata complessiva del contratto è di particolare rilevanza nel caso che le indennità di cessazione siano calcolate con i criteri previsti dagli AEC, poiché le aliquote (per il calcolo delle indennità) aumentano proporzionalmente alla durata del rapporto.
Ciò vale anche per i mesi previsti per l’indennità di preavviso (quando la parte che riceve la comunicazione di cessazione con preavviso sceglie di interrompere subito il rapporto, dietro pagamento della relativa indennità).
La durata del preavviso, per il codice civile, non può essere inferiore a un mese (per un rapporto di un anno), e aumenta progressivamente fino a sei mesi (per rapporti con durata dal sesto anno in poi), e previsioni analoghe sono contenute negli AEC (con tempi di preavviso più lunghi in relazione ai rapporti pluri-mandatari).
La presenza di questa clausola di continuità garantisce il mantenimento dell’anzianità del rapporto, ma la garanzia non è assoluta, con riferimento alle indennità collegate allo svolgimento e alla cessazione di un rapporto di agenzia.
In un rapporto di collaborazione continuata nel tempo, come quello di agenzia, durante l’intero periodo di svolgimento del rapporto occorre infatti prestare attenzione a non porre in essere comportamenti “inadempienti”, in base ai quali il rapporto può essere interrotto “per colpa” del soggetto che non ha rispettato gli obblighi contrattuali.
Se il “colpevole” è l’agente, questo tipo di interruzione comporta la perdita di tutte le indennità comunque connesse alla cessazione (compreso il preavviso, lavorato o sostituito dalla corrispondente indennità economica).
II – Comportamenti inadempienti
Che si intende per “comportamenti inadempienti”?
In generale, si parla di “inadempimento” quando, in rapporto contrattuale, un soggetto non rispetta gli obblighi previsti a suo carico (in base al contenuto del contratto stesso, o anche per il richiamo, nel contratto, delle norme di legge o degli AEC).
Nel caso di un agente di commercio, l’inadempimento può riguardare, innanzi tutto, gli obblighi “minimi” previsti dal codice civile (art. 1746), ovvero:
- tutelare gli interessi della mandante;
- agire con lealtà e buona fede;
- gestire il rapporto in conformità delle istruzioni ricevute;
- fornire alla mandante le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari.
Nel singolo contratto possono essere previsti obblighi più specifici, ad esempio sulla tempistica dei report informativi, o sulle modalità di trasmissione degli ordini.
Se l’agente non rispetta gli obblighi generali e/o gli obblighi specifici, il rapporto può interrompersi per suo fatto e colpa, con perdita di tutte le indennità connesse alla cessazione del rapporto.
Anche dall’altro lato (del rapporto), per la mandante, l’inadempimento può riguardare, innanzi tutto, gli obblighi minimi previsto dal codice civile (art. 1749), ovvero:
- agire con lealtà e buona fede;
- mettere a disposizione dell’agente i documenti e le informazioni necessarie all’esecuzione del contratto; in particolare: avvisare l’agente, “entro un termine ragionevole”, del calo degli affari previsti e dell’esito degli affari (rifiuto, accettazione o mancata esecuzione);
- consegnare all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute, al più tardi entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale le provvigioni sono maturate;
- pagare le provvigioni all’agente (nello stesso termine previsto per l’invio dell’estratto provvigionale);
- fornire all’agente tutte le informazioni necessarie per verificare l’importo delle provvigioni indicate nell’estratto conto (® obbligo di fornire un estratto delle scritture contabili).
Attenzione: non tutti i comportamenti inadempienti hanno come conseguenza immediata la cessazione “per colpa” del rapporto.
La Giurisprudenza, infatti, ha più volte precisato che l’inadempimento dev’essere grave e rilevante, tenuto conto della peculiarità del rapporto di agenzia (non coincidente con un rapporto di lavoro subordinato).
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| Cassazione civile sez. lav., 31/10/2024, n. 28109
In tema di contratto di agenzia, l’indennità meritocratica costituisce, ai sensi dell’articolo 13 dell’AEC del 19 febbraio 2009, unitamente a quella di risoluzione del rapporto e suppletiva di clientela, uno dei tre emolumenti che compongono l’indennità di cessazione del rapporto, ne consegue che anche l’indennità meritocratica in applicazione della previsione di cui all’ articolo 1751 c.c. non è dovuta quando la risoluzione del contratto è provocata da un’inadempienza dell’agente che, per la sua gravità, non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto.
Corte appello Bologna sez. I, 16/02/2026, n. 476 Nell’ambito del rapporto di agenzia, l’applicazione della disciplina della giusta causa di recesso prevista dall’ articolo 2119 cod. civ. deve essere adattata alle peculiarità di tale rapporto, avuto riguardo alla sua diversa natura rispetto al lavoro subordinato e alla differente capacità delle parti di sopportarne gli effetti sul piano economico e organizzativo. In tale prospettiva, la verifica della sussistenza della giusta causa nel caso concreto è rimessa alla valutazione del giudice di merito, il quale deve considerare l’entità economica complessiva del rapporto contrattuale e l’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio sinallagmatico tra le parti. A tal fine assume rilievo esclusivamente un inadempimento imputabile, di non lieve entità e tale da pregiudicare in misura significativa l’interesse dell’agente, rendendo impossibile la prosecuzione del rapporto, anche solo in via temporanea
Corte appello Messina sez. I, 31/03/2022, n. 199 Nel contratto di agenzia è incontestabile che il patto di esclusiva sia una clausola di grande rilevanza e, conseguentemente, di grande impatto sull’equilibrio sinallagmatico delle posizioni contrattuali; da ciò consegue che la violazione di simile accordo costituisce inadempimento grave, tale da giustificare la risoluzione del contratto.
Tribunale Trani, 1/06/2020, n. 859 In tema di contratto di agenzia, i risultati insoddisfacenti della collaborazione commerciale registrati negli ultimi mesi non possono in alcun modo essere valutati come giusta causa di recesso, e cioè come causa di cessazione del rapporto imputabile all’altra parte, se si considera che la giusta causa di recesso deve consistere, obiettivamente, in un inadempimento talmente grave da impedire la prosecuzione del rapporto.
Corte appello Brescia sez. lav., 5/02/2020, n. 461 In tema di giusta causa di recesso del rapporto di agenzia le lamentele risalenti nel tempo, anche di anni rispetto alla comunicazione di recesso, sono incompatibili con la giusta causa di recesso per l’inadempimento grave del proponente tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto per cui spetta alla società l’indennità sostitutiva del preavviso. (Nel caso di specie si trattava di lamentele generiche dell’agente che aveva criticato la gestione di prodotti finanziari e la rendicontazione in anni antecedenti alla dichiarazione di recesso senza preavviso).
Tribunale Milano sez. XI, 11/05/2019, n. 4553 Dalla sussistenza di grave inadempienza dell’agente, tale all’evidenza da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto e tale da legittimare la risoluzione di diritto del rapporto ad opera del preponente, deriva l’insussistenza del diritto dell’agente alla indennità meritocratica prevista dall’ articolo 1751 c.c.
Corte appello Ancona sez. lav., 7/08/2017, n. 334 Deve ritenersi pienamente provato il grave inadempimento nel quale è incorso l’agente che ha violato il patto di non concorrenza promuovendo prodotti riconducibili ad aziende diverse dalla proponente in alternativa ad analoghi prodotti di quest’ultima. Trattasi di comportamento connotato da una gravità tale da impedire la prosecuzione anche solo temporanea del rapporto, che legittima, quindi, il recesso per giusta causa intimatogli dalla società preponente, odierna appellante. In conseguenza del recesso per giusta causa il medesimo non ha diritto a percepire l’indennità di preavviso e quella suppletiva riconosciutegli dal Tribunale.
Cassazione civile sez. lav., 17/07/2009, n. 16772 In tema di rapporto di agenzia, non integra gli estremi del vizio di motivazione la decisione del giudice di merito che, nel valutare la gravità dell’inadempimento contestato all’agente, ai sensi dell’articolo 1751, comma 2, c.c., con riferimento alle obbligazioni fondamentali incombenti anche durante il periodo di preavviso, prima fra tutte la promozione degli affari mediante regolare visita ai clienti, abbia considerato l’elevato scostamento dei risultati raggiunti dall’agente nel periodo di preavviso, comparati alla media nazionale e a quelli raggiunti nell’anno precedente dal medesimo agente, nonché la mancata visita di alcuni clienti, quali elementi obiettivamente significativi del sostanziale disinteresse dell’agente nella cura della zona affidata, ove la parte, nel censurare la motivazione in sede di legittimità, non abbia dedotto e rappresentato i punti della controversia autonomamente dotati di forza esplicativa o dimostrativa tale da disarticolare l’intero ragionamento del giudicante o determinare radicali incompatibilità.
Cassazione civile sez. lav., 4/11/1987, n. 8102 In caso di contratto di agenzia, che abbia i caratteri della parasubordinazione di cui all’articolo 409, comma 3 c.p.c. trova applicazione il disposto dell’articolo 2119 c.c. sul recesso per giusta causa. Pertanto, ove l’agente versi in una situazione di grave inadempimento ai suoi obblighi che integri della giusta causa, il preponente può recedere in tronco dal rapporto senza l’obbligo di corrispondere l’indennità di mancato preavviso. |
Attenzione: durante il periodo di preavviso lavorato, le parti devono rispettare tutti gli obblighi previsti dalla legge (e/o dal contratto), comportandosi come se non ci fosse un termine per la cessazione: altrimenti la parte che subisce il comportamento inadempiente (e se l’inadempimento è grave) può interrompere il rapporto con effetto immediato, per causa e colpa dell’altra parte (che, nel caso sia l’agente, perde il diritto di ottenere tutte le indennità collegate alla cessazione del rapporto).
III – Modifiche del rapporto – mutamento della ragione sociale della mandante o dell’agente
Nel corso del rapporto di agenzia, può accadere che la mandante cambi la ragione sociale (ad esempio, passando da Srl a SpA o viceversa, o mutando completamente “il nome” societario, o cedendo il pacchetto sociale o il remo d’azienda).
Anche l’agente può decidere di esercitare l’attività “passando” dalla forma singola (e personale) alla forma societaria (o viceversa).
Che ripercussioni hanno questi mutamenti?
Innanzi tutto, occorre verificare se il contratto in essere al momento del mutamento detta regole su questo aspetto, ad esempio vietando all’agente/persona fisica di poter gestire il rapporto in forma societaria (occorre ricordare che il rapporto di agenzia si basa sulla fiducia personale, che non è automaticamente trasmissibile dall’agente/persona fisica al nuovo soggetto societario).
Anche in assenza di specifiche previsioni contrattuali, occorre tenere presente che l’agente, in qualsiasi “forma” operi (personale o attraverso una società) viene scelto dalla mandante grazie a un rapporto di fiducia: pertanto, se un agente inizia un rapporto come persona fisica e pensa, successivamente, di continuare attraverso una società, o nel caso inverso (agente che inizia in forma societaria, e, per svariate ragioni, la società deve sciogliersi o mutare la compagine sociale), tale scelta va concordata con la mandante (che potrebbe non accettare la modifica).
Su questo aspetto, la Giurisprudenza ha precisato:
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| Cass. Civ., n. 33012/2021, secondo cui, in tema di rapporti tra mandanti e agenti assicurativi, il mutamento della compagine sociale della società agente giustifica il recesso della mandante (nel rispetto delle condizioni previste dall’Accordo ANIA del 2003).
Cass. Civ, n. 15956/2017 (vicenda relativa al reiterato mutamento di denominazione sociale della mandante, nonché con passaggi di cessione di ramo d’azienda, e avente ad oggetto la richiesta di pagamento di differenze provvigionali e altre somme). Secondo la Cassazione: – risulta applicabile, ove non diversamente pattuito, l’art. 2558 c.c., che regola la successione nei contratti, e in base al quale l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa, che non abbiano carattere personale; – per quanto riguarda i debiti (in questo caso: le provvigioni e le altre somme ancora impagate), risulta applicabile l’art. 2560 c.c., che disciplina precisamente la sorte dei debiti (non già dei contratti) relativi all’azienda ceduta, il cui alienante non è liberato, ove anteriori al trasferimento, se non risulti che i creditori vi abbiano consentito (comma 1), stabilendo poi nel comma successivo che nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultino dai libri contabili obbligatori; – la mera trasmissione dei documenti contabili, pertanto, non equivale di certo a significare anche soddisfatta la condizione richiesta espressamente dall’art. 2560, comma 2 ossia l’iscrizione dei debiti risultante dai libri contabili obbligatori, affinché si verifichi pure l’obbligazione solidale accessoria a carico dell’acquirente dell’azienda ceduta. |
Quindi, considerando le caratteristiche del rapporto di agenzia, e i diritti-doveri delle parti, in caso di mutamento della ragione sociale, in via prudenziale:
- va, in primo luogo, esaminato quanto previsto dal contratto;
- l’agente che agisce in forma societaria deve, inoltre, verificare se il mutamento dei soci può avere ripercussioni sul rapporto;
- l’agente che agisce come persona fisica deve anche verificare che la mandante accetti il passaggio contrattuale in favore di un nuovo soggetto (una società, che, per poter gestire, come agente, un rapporto di agenzia, deve avere determinate caratteristiche); l’accettazione dev’essere esplicita, in forma scritta!;
- l’agente, nel caso che il mutamento interessi la mandante, deve verificare come saranno regolate le provvigioni non ancora liquidate e la richiedibilità immediata (alla mandante ante modifica) delle indennità conseguenti alla cessazione del rapporto (se nulla è previsto in ordine all’anzianità del rapporto, nel caso di subentro del nuovo soggetto/mandante nel rapporto di agenzia).
IV – Modifiche delle aliquote provvigionali
La disciplina concreta delle modifiche (in diminuzione) delle aliquote provvigionali si rinviene negli AEC, secondo i quali, in linea di massima, la modifica va previamente comunicata all’agente e la comunicazione assume una valenza particolare a seconda di quanto la variazione incida sulle somme dovute all’agente.
In particolare, si riporta a titolo di esempio quanto previsto dagli AEC del settore commercio (rivisti e sottoscritti in data 4 giugno 2025), in relazione alle variazioni (provvigionali) decise dalla mandante; l’incidenza della modifica va verificata in relazione alle provvigioni (e alle somme) percepite nell’anno precedente o nei 12 mesi precedenti:
- se di lieve entità (ovvero comprese tra “0%” e “5%”) potranno essere realizzate previa comunicazione scritta sia per i” pluri” sia per i “mono” mandatari:
- per le variazioni di media entità (ovvero comprese tra “5%” e “15%”) e le variazioni di sensibile entità (ovvero superiori al “15%”) , la mandante “è obbligata ad inserire nella comunicazione scritta di variazione che intende adottare l’entità economica della modifica; qualora l’agente, sia plurimandatario sia monomandatario, comunichi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della variazione di non accettare, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia a iniziativa della casa mandante. L’agente monomandatario ha anche la ulteriore possibilità di accettare la variazione continuando ad operare in regime di plurimandato.”
- L’insieme delle variazioni di lieve e media entità apportate in un periodo di 24 mesi antecedenti l’ultima variazione sarà da considerarsi come unica variazione ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante.
In sostanza, per le variazioni di media e rilevante entità, l’agente, nella maggior parte dei casi, ha solo la scelta tra accettazione e rifiuto (e, in caso di rifiuto, il rapporto si intende cessato ad iniziativa della mandante, con conseguente diritto, in favore dell’agente, di ricevere il pagamento di tutte le indennità collegate allo svolgimento e alla cessazione non per sua colpa).
Un discorso analogo è possibile in riferimento alla modifica dei prodotti, nel caso di “eliminazione” (se, in seguito alla scelta della mandante, l’agente subisce una variazione peggiorativa della propria posizione contrattuale), poiché anche la modifica dei prodotti incide sulle future provvigioni
Dall’ampliamento dei prodotti, invece, può discendere (per gli agenti plurimandatari) una sopravvenuta “concorrenza” tra i vari mandati, e, come nel caso in esame, la possibilità, per la mandante, di chiedere all’agente plurimandatario, la rinuncia agli altri mandati, poiché comportanti vendita di prodotti in concorrenza.
V – Comunicazioni mandante/agente
Le comunicazioni tra mandante e agente, nel corso del rapporto, possono avere un peso fondamentale nella gestione dei rispettivi diritti/doveri.
Tuttavia, mentre le mandanti più accorte agiscono (in questo caso: scrivono) su indicazioni del proprio legale, gli agenti… scrivono di pancia, spesso ignorando le previsioni della legge e degli AEC, e chiedono aiuto a cose fatte…
Che dire, dunque, su questo aspetto?
Quanto accaduto al nostro Mario fa comprendere come sia importante non agire sulla base delle proprie convinzioni e senza un’analisi legale competente!
Le comunicazioni che mandante e agente si scambiano nel corso del rapporto non sono da sottovalutare, per l’incidenza che possono avere sul regolare svolgimento del rapporto.
Innanzi tutto, le comunicazioni andrebbero sempre esternate in forma scritta, per poterne conservare traccia documentale, e nei contratti è solitamente prevista questa modalità.
Considerando ciò, è necessario che il contenuto di ogni comunicazione sia scritto “a futura memoria”, evitando esternazioni emozionali e frettolose.
VI – Indennità per incasso
Questo particolare tipo di indennità (prevista dagli AEC) riguarda la possibilità che l’agente percepisca una specifica remunerazione calcolata in percentuale agli incassi recuperati nel corso del rapporto.
La situazione può verificarsi con riferimento:
- al pagamento “fisiologico”, da parte del cliente, delle forniture promosse dall’agente;
- al recupero del pagamento non effettuato alla scadenza prevista al momento della promozione.
Inoltre, va anche tenuto presente quanto previsto dal contratto in tema di indennità di incasso, perché (come precisato dalla Cassazione, con la sentenza n. 17572/2020, che ha ribadito i precedenti sulla questione) “… ove il contratto di agenzia preveda fin dall’inizio il conferimento all’agente anche dell’incarico di riscossione, deve presumersi – attesa la natura corrispettiva del rapporto – che il compenso per tale attività sia stato già compreso nella provvigione pattuita, che deve intendersi determinata con riferimento al complesso dei compiti affidati all’agente; mentre la medesima attività va separatamente compensata nel caso in cui il relativo incarico sia stato conferito all’agente nel corso del rapporto e costituisca una prestazione accessoria ulteriore rispetto a quella originariamente prevista dal contratto, a meno che non risulti accertata la volontà delle parti di procedere ad una novazione che, prevedendo nuovi obblighi a carico dell’agente, lasci invariati quelli del preponente”.
Per il recupero degli insoluti l’agente non ha diritto ad alcuna indennità (di incasso), poiché agisce anche nel suo interesse (recuperando il pagamento omesso dal cliente, infatti, può ottenere la relativa provvigione).
Per gli AEC, il diritto alla provvigione per l’incasso dipende dalla continuità dell’incarico e dalla presenza, o meno, della responsabilità contabile.
La questione va dunque affrontata nel momento clou: quando si redige il contratto!
È questo, infatti, il momento in cui entrambi i contraenti (mandante e agente) possono valutare tutte le circostanze e decidere come gestire questa particolare attività.
Non basta, invece, reclamare il pagamento dell’indennità di incasso solo a fine rapporto, magari limitandosi ad esibire i pagamenti “raccolti” senza specificare se riferibili ai pagamenti fisiologici o ai pagamenti insoluti!
Su questo aspetto, la Giurisprudenza ha precisato:
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| Cassazione civile sez. lav., 29/08/2014, n. 18461
In materia di rapporto di agenzia, il diritto dell’agente all’indennità di incasso è escluso qualora non sussista un accordo scritto relativo all’attività di incasso, quando quest’ultima riguardi soltanto i crediti non onorati alla scadenza.
Tribunale Padova, 7/03/2005, n. 704 L’agente non ha diritto ad uno specifico compenso dell’attività di riscossione di crediti svolta per conto del preponente qualora manchino i requisiti stabiliti dalla contrattazione collettiva, né alcunché sia specificato nel contratto individuale. Quando tale attività di riscossione sia stata – di fatto – comunque svolta, un diritto al compenso può essere fatto valere con l’azione generale di arricchimento prevista dall’art. 2041 c.c., spettando all’agente la prova dell’arricchimento del preponente. (Nel caso in oggetto il Tribunale ha rigettato la domanda per il riconoscimento di tale indennità mancando qualsivoglia previsione contrattuale, e mancando, altresì, specifica domanda ex art. 2041 c.c. da parte dell’agente).
Tribunale Urbino, 28/06/2002 Lo svolgimento da parte dell’agente di attività di incasso per conto del preponente dei corrispettivi dovuti dai clienti non costituisce elemento essenziale o naturale (come in origine) del contratto di agenzia, ma integra un compito ulteriore che le parti possono convenire; ne consegue che deve essere escluso il diritto dell’agente alla cd. indennità di incasso in assenza di una specifica pattuizione negoziale per l’attribuzione di un incarico continuativo di riscossione, senza che assuma rilevanza, in senso contrario, la circostanza che l’agente abbia, in via di mero fatto, espletato la predetta attività.
Corte appello Bologna, 17/04/2002 La clausola contrattuale che non prevede il diritto al compenso per l’attività di incasso, essendosene tenuto conto nella determinazione della provvigione, consente di escludere il diritto dell’agente alta provvigione incasso (nella fattispecie non si era riscontrata inoltre l’esistenza di un incarico continuativo con responsabilità per errore contabile).
Cass. civ., sez. lavoro, 05/06/2000, n.7481 Ove il contratto di agenzia preveda fin dall’inizio il conferimento all’agente anche dell’incarico di riscossione, deve presumersi – attesa la natura corrispettiva del rapporto – che il compenso per tale attività sia stato già compreso nella provvigione pattuita, che deve intendersi determinata con riferimento al complesso dei compiti affidati all’agente; mentre la medesima attività va separatamente compensata nel caso in cui il relativo incarico sia stato conferito all’agente nel corso del rapporto e costituisca una prestazione accessoria ulteriore rispetto a quella originariamente prevista dal contratto, a meno che non risulti accertata la volontà delle parti di procedere ad una novazione che, prevedendo nuovi obblighi a carico dell’agente, lasci invariati quelli del preponente. |
VII – AEC o 1751 c.c.?
Alla cessazione di un rapporto di agenzia, l’agente, ricorrendone i presupposti, ha diritto di ricevere l’indennità collegata alla cessazione.
La prima cosa da evidenziare è che questa indennità non può essere considerata “parente” del TFR (Trattamento di Fine Rapporto, dovuto ai dipendenti per tutte le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro subordinato).
L’agente, infatti, non è un dipendente: è un collaboratore parasubordinato dell’impresa/mandante.
Dunque, per l’agente, il diritto di ricevere l’indennità di cessazione “segue” una disciplina particolare, a partire dal nome con cui viene identificata.
Questo tipo di indennità, infatti, viene di solito “chiamata”:
- Indennità Suppletiva di Clientela dagli AEC di settore;
- Indennità di Cessazione o Indennità europea dall’art. 1751 c.c. dopo il recepimento (con l’art. 4 del D. lgs. n. 303/1991) della Direttiva Europea n. 86/653/CEE.
- A seguito del recepimento della suddetta Direttiva Europea, anche gli AEC hanno introdotto una quota ulteriore della ISC, chiamata meritocratica.
Per aver diritto a questa quota, non basta aver promosso affari (e non essere responsabili della cessazione del rapporto): occorre provare che ci siano i presupposti previsti dall’art. 1751 c.c., ovvero:
- l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
- il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
Attenzione: secondo l’art. 1751 c.c., l’indennità non è dovuta:
- quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
- quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività;
- quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia.
Nella pratica, spesso gli agenti, al momento della cessazione, chiedono “L’indennità di cessazione”, indicando sia l’art. 1751 c.c. sia gli AEC: questo tipo di richiesta è difficilmente oggetto di accoglimento, in un eventuale giudizio, perché formulata genericamente e senza consapevolezza delle profonde differenze strutturali tra le due ipotesi (disciplina codicistica e disciplina degli AEC).
Per gli AEC, infatti, l’Indennità Suppletiva di Clientela non è dovuta in un unico caso: quando il rapporto si interrompe per una causa imputabile all’agente (ovvero: grave inadempimento, o dimissioni).
Sempre per gli AEC, dopo il recepimento normativo della Direttiva Europea n. 86/653/CEE, solo la parte di ISC meritocratica è subordinata alla presenza dei requisiti di merito, con il dettaglio del conteggio necessario per il calcolo di questa parte di indennità.
In ogni caso, l’indennità di cessazione, se dovuta (rapporto cessato per causa NON imputabile all’agente stesso), non può consistere nella somma tra quanto previsto dall’art. 1751 c.c. e dagli AEC, in quanto:
- secondo l’art. 1751 c.c., l’ammontare dell’indennità “non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione”;
- secondo gli AEC, i versamenti effettuati dalla mandante a titolo di indennità di fine rapporto “assolvono ogni obbligo gravante sulle case mandanti ai sensi dell’art. 1751 c.c.”.
Attenzione: occorre ricordare che il diritto di ottenere il pagamento delle indennità collegate allo svolgimento e alla cessazione del rapporto è regolato dall’art. 1751 c.c., comma 6, che così stabilisce: “L’agente decade dal diritto all’indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l’intenzione di far valere i propri diritti”.
Le indennità collegate alla cessazione (ovvero: “indennità ex art. 1751c.c.” o le “indennità di cessazione regolate dagli AEC”) sono dunque soggette:
- alla decadenza (vanno necessariamente richieste entro un anno dalla cessazione);
- alla prescrizione (cinque anni, ex 2948, c. 1, n. 5);
Attenzione: la prescrizione non è sospesa durante lo svolgimento del rapporto.
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| Cassazione civile sez. lav., 7/05/2026, n. 13148
Ai fini del riconoscimento dell’indennità di cessazione del rapporto di cui all’articolo 1751 c.c., non è sufficiente la provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, ma occorre anche la seconda condizione, ossia che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall’agente ovvero dall’incremento di affari con i preesistenti.
Corte appello Roma sez. lav., 5/11/2018, n. 4054 In tema di indennità per cessazione del rapporto di agenzia, ai fini della quantificazione della stessa, nel regime precedente l’AEC del 26 febbraio 2002 che ha introdotto l'”indennità meritocratica”, ove l’agente provi di aver procurato nuovi clienti al preponente o di aver sviluppato gli affari con i clienti esistenti (ed il preponente riceva ancora vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti) ai sensi dell’art. 1751, comma 1, c.c., è necessario verificare – non secondo una valutazione complessiva “ex ante” dell’operato dell’agente, ma secondo un esame dei dati concreti “ex post” – se, fermi i limiti posti dall’art. 1751, comma 3, c.c., l’indennità determinata secondo l’accordo collettivo per gli agenti di commercio, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, delle provvigioni che l’agente perde, sia equa e compensativa del particolare merito dimostrato, dovendosi, in difetto, riconoscere la differenza necessaria per ricondurla ad equità.
Cassazione civile sez. lav., 14/01/2016, n. 486 In tema di indennità per cessazione del rapporto di agenzia, a seguito della sentenza della CGUE, 23 marzo 2006, in causa C-465/04, interpretativa degli artt. 17 e 19 della direttiva 86/653, ai fini della quantificazione della stessa, nel regime precedente l’AEC del 26 febbraio 2002 che ha introdotto l'”indennità meritocratica”, ove l’agente provi di aver procurato nuovi clienti al preponente o di aver sviluppato gli affari con i clienti esistenti (ed il preponente riceva ancora vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti) ai sensi dell’art. 1751, comma 1, c.c., è necessario verificare – non secondo una valutazione complessiva “ex ante” dell’operato dell’agente, ma secondo un esame dei dati concreti “ex post” – se, fermi i limiti posti dall’art. 1751, comma 3, c.c., l’indennità determinata secondo l’accordo collettivo per gli agenti di commercio, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, delle provvigioni che l’agente perde, sia equa e compensativa del particolare merito dimostrato, dovendosi, in difetto, riconoscere la differenza necessaria per ricondurla ad equità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di appello per non aver effettuato alcun accertamento del carattere equo e compensativo dell’indennità calcolata sulla base dei criteri previsti dall’AEC del 1992, solo apparentemente adeguandosi al principio di diritto di precedente sentenza rescindente).
Cassazione civile sez. II, 9/02/2024, n. 3713 L’indennità da corrispondere all’agente di commercio in caso di cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 1751, comma 6, c.c., è inderogabile solo in peius nella sua determinazione normativa, consentendo l’applicazione delle norme collettive del settore ove risultino essere di maggior favore rispetto alla disciplina legale.
Corte appello Venezia sez. III, 5/10/2023, n. 1966 In tema di indennità per cessazione del rapporto di agenzia, i criteri di quantificazione previsti dalla contrattazione collettiva fissano un trattamento minimo che deve essere garantito all’agente, salva la necessità del giudice, una volta riscontrata l’esistenza o meno dei requisiti previsti dall’art. 1751 c.c., di effettuare una sorta di valutazione caso per caso per valutare l’equità della soluzione derivante dagli accordi economici collettivi, con facoltà discrezionale, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.
Corte appello L’Aquila sez. I, 14/07/2021, n. 1120 Nel caso di cessazione del contratto di agenzia all’agente sono dovute, alternativamente, due tipologie di indennità: quelle legali e quelle negoziali. Le prime riguardano l’indennità di cessazione del rapporto e sono disciplinate dall’art. 1751 c.c.. Esse non possono essere riconosciute all’agente che abbia esercitato il recesso senza alcuna responsabilità del preponente e comunque ai fini del loro riconoscimento non è sufficiente la provvista di nuovi clienti o il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, ma occorre anche che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti procurati dall’agente, ovvero dall’incremento di affari con i preesistenti. Nel secondo gruppo vanno invece ricomprese tre tipologie di indennità: l’indennità di risoluzione del rapporto (erogata mediante gli accantonamenti eseguiti presso l’apposito fondo gestito da Enasarco), l’indennità suppletiva di clientela e quella meritocratica. La prima (FIRR) è dovuta in ogni caso di cessazione del mandato, mentre per le altre due occorre distinguere l’indennità suppletiva di clientela (ISC), che è dovuta quando il contratto si scioglie su iniziativa dell’agente per circostanze attribuibili alla casa mandante, e l’indennità meritocratica (IM) che spetta all’agente allo scioglimento del contratto solo nel caso in cui l’importo complessivo del FIRR e dell’indennità suppletiva di clientela non superi il massimale stabilito per l’indennità di fonte legale e l’agente, al momento della cessazione, abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.
Cassazione civile sez. lav., 14/05/2007, n. 11024 Il diritto dell’agente alle provvigioni si prescrive in cinque anni ex articolo 2948 c.c.; altrettanto vale per il procacciatore d’affari al quale sono applicabili in via analogica le disposizioni del contratto d’agenzia che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto.
Cassazione civile sez. lav., 16/06/2003, n. 9636 La sospensione della prescrizione durante il decorso del rapporto di lavoro, conseguente alla sentenza n. 63 del 1966 Corte cost., si riferisce solo alla retribuzione del lavoratore dipendente che gode della speciale garanzia derivante dall’articolo 36 cost. e non è pertanto applicabile alle provvigioni spettanti all’agente; né tale differenziazione di disciplina può fondare alcun dubbio di costituzionalità per violazione del principio di eguaglianza. |
Ciò comporta che l’agente deve:
- in primo luogo: chiedere il pagamento di tutte le indennità (collegate allo svolgimento e alla cessazione del rapporto) entro un anno dalla cessazione, per non decadere dal diritto;
- in secondo luogo: assicurarsi di aver ottenuto il pagamento entro i cinque anni dalla cessazione (o entro i cinque anni da ogni atto interruttivo della prescrizione).
Come valutare se, alla fine del rapporto, la richiesta del pagamento delle indennità di cessazione va formulata secondo quanto previsto dall’art. 1751 c.c. o secondo quanto previsto dagli AEC?
La risposta … non è persa nel vento, ma va formulata, alla fine del rapporto, valutando il contenuto del contratto e tutte le circostanze concrete del caso, tenendo conto che il FIRR è sempre dovuto, e che molto dipende dalla durata del contratto e dalla possibilità di provare la sussistenza dei requisiti meritocratici.
VIII – FIRR – richiesta giudiziale – prova mancato versamento presso l’Ente Fondazione Enasarco
Come noto nel settore, il FIRR – Fondo Indennità Risoluzione Rapporto è gestito dall’Ente Fondazione Enasarco.
Dal 2024, l’Ente gestisce il Firr in modo separato e autonomo rispetto al fondo di previdenza integrativa.
Solo l’agente può richiedere la liquidazione del FIRR, accedendo alla propria area riservata.
Il contributo a titolo di FIRR riguarda tutte le “categorie” degli agenti, ovvero:
- Agenti operanti in forma individuale;
- Agenti operanti in forma di società di persone (sas, snc);
- Agenti operanti in forma di società di capitale (spa, srl).
In concreto:
- le ditte mandanti, all’atto del conferimento di un mandato, devono compilare, nella loro area riservata, la certificazione che attesta la data di inizio del rapporto di agenzia;
- entro il 31 marzo di ogni anno le mandanti devono provvedere al versamento del FIRR presso l’Ente di previdenza integrativa (utilizzando la procedura indicata online), con le seguenti aliquote (pubblicate sul sito dell’Ente):
AEC industria 2014: |
AEC Commercio 2025: |
| Per agenti monomandatari
4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 €/anno
2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 e 18.600,00 €/anno
1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 €/anno
Per agenti plurimandatari
4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 €/anno
2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 e 9.300,00 €/anno
1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 €/anno
|
Per agenti monomandatari
4% sulle provvigioni fino a 24.000,00 €/anno
2% sulla quota delle provvigioni da 24.000,01 a 36.000,00 €/anno
1% sulla quota delle provvigioni oltre 36.000,00 €/anno
Per agenti plurimandatari
4% sulle provvigioni fino a 12.000,00 €/anno
2% sulla quota delle provvigioni da 12.000,01 a 18.000,00 €/anno
1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.000,00 €/anno |
Attenzione:
- Quando il mandato inizia nel corso dell’anno solare, gli scaglioni vengono ridotti in proporzione ai mesi di durata del rapporto.
- Quando il rapporto cessa nel corso dell’anno solare, il contributo FIRR dell’ultimo anno di attività verrà liquidato direttamente all’agente.
Soltanto l’agente, all’atto della cessazione, può richiedere la liquidazione del FIRR (relativo al rapporto cessato), inviando la documentazione richiesta dall’Ente.
Una volta ricevuta la richiesta di liquidazione, l’Ente verifica il corretto versamento degli importi; in caso di versamenti parziali, liquida all’agente quanto accantonato, e attiva la procedura di recupero delle somme non versate.
Attenzione:
- l’Ente Fondazione Enasarco pubblica l’estratto conto aggiornato sulla pagina di ogni agente; entro sei mesi dalla pubblicazione, l’agente comunicare (all’Ente!) le eventuali contestazioni; decorso il termine, l’estratto conto si intende approvato.
- L’obbligo di accantonamento del Firr cessa alla data di scioglimento del contratto di agenzia.
- Una volta cessato il contratto, pertanto, il contributo Firr (per l’anno della cessazione del mandato) deve essere corrisposto dalla ditta direttamente all’agente (operando la ritenuta d’acconto del 20% se agente individuale o costituito in società di persone), con tempi e modi che stabiliscono le parti di comune accordo. Non deve essere pertanto versato ad Enasarco.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Bari, non sembra che il nostro Mario si sia “preoccupato” di verificare la propria situazione presso la Fondazione Enasarco, erroneamente pensando di ottenere tutela direttamente dal Tribunale anche per quanto riguarda il pagamento del FIRR, e senza neppure documentare di avere richiesto alla Fondazione Enasarco, prima del giudizio!, la liquidazione del FIRR.
Dai fatti descritti nella sentenza, inoltre, non si comprende se la domanda di condanna al pagamento del FIRR sia riferibile a tutto il Firr maturato nel corso del rapporto o al Firr relativo all’anno della cessazione (tanto che il Tribunale fa, correttamente, riferimento al FIRR in generale).
La differenziazione è importante, perché, nel caso di Mario:
- nella prima ipotesi (Firr maturato nel corso del rapporto), la richiesta avrebbe dovuto essere presentata alla Fondazione Enasarco e non al giudice; l’Ente, in caso di tempestiva contestazione (delle risultanze dell’estratto contabile) si attiva per il recupero delle somme non versate dalla mandante;
- nella seconda ipotesi (Firr dell’anno della cessazione), la richiesta giudiziale di condanna al pagamento del Firr “finale” avrebbe dovuto essere supportata dal deposito, tra i documenti, della diffida al pagamento di questa parte di Firr, in applicazione del principio secondo cui l’eventuale tutela non può essere riconosciuta “in difetto di prova”, poiché, in altre parole, non basta l’esistenza teorica di un diritto, occorre dare la prova empirica dell’esistenza del diritto vantato.
IX – Compensazione integrale delle spese di lite
Il Tribunale, applicando quanto previsto dagli articoli 91 (primo comma – secondo periodo) e 92 (secondo comma) del codice di procedura civile, ha integralmente compensato le spese di lite tra agente e mandante (pur avendo accolto, anche se in minima parte, le domande giudiziali dell’agente).
Ciò è dipeso dal comportamento processuale del nostro Mario, che ha rifiutato sia la proposta conciliativa formulata dalla mandante, sia la proposta conciliativa formulata dal giudice.
Gli articoli del codice di procedura civile indicati nella sentenza prevedono, infatti:
- ( 91, 1 comma, secondo periodo, c.p.c.): Se [il giudice] accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92.
- ( 92, secondo comma, c.p.c.): Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Dunque, l’applicazione congiunta delle due previsioni normative ha mitigato quanto previsto dal primo degli articoli applicati, secondo il quale il nostro Mario avrebbe potuto essere condannato al pagamento delle spese legali alla controparte (per l’attività processuale svolta dopo il rifiuto della proposta conciliativa: il processo, infatti, prevede diverse “fasi”, e, nel nostro caso, l’agente avrebbe potuto essere condannato al pagamento, in favore della mandante, delle spese per la fase decisionale, solitamente di più elevato ammontare rispetto alle precedenti fasi processuali).
Nei casi in cui la controversia viene gestita in un processo, occorre valutare con grande accortezza se rifiutare o meno la proposta conciliativa, per evitare la condanna prevista dall’art. 91, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura civile.
La valutazione deve (o meglio: dovrebbe!) essere effettuata con distacco, e con l’indispensabile conoscenza delle regole probatorie processuali (in generale), e delle regole della specifica materia oggetto di lite…
*****
E tu, cosa avresti fatto al posto di Mario?
Parliamone! … prima di ritrovarsi nella situazione di Mario…


Avrei parlato subito con un legale.
In subordine, avrei cercato subito un legale migliore.
Ecco!!, appunto :-)
Me lo leggo a puntate ;-)
Potrebbe tornarmi utile per certe attività mie possibili future
Si, è un bel “mattone”! Ma senza i mattoni giusti la casa crolla :-)
Credo che l’avvocato andrebbe consultato dagli agenti molto prima, ovvero in fase di firma dei contratti di agenzia e ogni volta che l’agenzia stessa propone delle modifiche al rapporto di lavoro.
Grazie Diletta, hai centrato il punto fondamentale!
Anche in questo campo la prevenzione è essenziale, perché è proprio nel contratto che si possono conciliare gli interessi dei contraenti.
A patto di conoscere i diritti e gli obblighi che ciascuno dei contraenti, rispettivamente, ha e deve rispettare!!
Per questo prima di procedere a firmare preferisco avvelermi di consulenza legale e fiscale altamente qualificate.Credo che solo così si possano avviare collaborazioni partnership etc.. efficaci sia per la buona riuscita del mandato sia per la serenità del contesto in un mercato professionale sempre piu complesso e a volte confuso .
Questo è un approccio previdente e consapevole!
Ormai, per inciso, i contratti di collaborazione sono sempre più “atipici” (cioè non previsti e disciplinati “per nome” dal codice civile): questo vuol dire che non bastano richiami generici (al codice civile o alla legge, e alla contrattazione collettiva), ma clausole chiare, con previsioni ancorate alla specificità del rapporto.
Complimenti Gabriella, un articolo davvero di grande valore. Ho apprezzato in particolare il livello di approfondimento, la chiarezza espositiva e l’accurato richiamo ai riferimenti giurisprudenziali, che rendono l’analisi concreta e di grande utilità. Sicuramente sei un riferimento prezioso per chi utilizza il contratto di agenzia.