Studio Legale
Avv. Gabriella Napoli
a Roma

Diritto di famiglia e delle successioni

Seguo le persone che devono regolare i loro rapporti familiari e successori, con la massima attenzione ai soggetti più fragili e dando prevalenza a strumenti operativi e di comunicazione che siano rispettosi degli interessi coinvolti.

Il concetto di famiglia, e dei rapporti che nascono e si sviluppano all’interno della famiglia, dal 1975 in poi è stato più volte oggetto di regolamentazione normativa.

La recente riforma processuale è poi intervenuta per modificare alcuni aspetti del processo che coinvolge la famiglia (quando viene meno il rapporto affettivo che lega i soggetti coinvolti), con particolare attenzione ai rapporti tra genitori e figli.

Le riforme hanno modificato anche alcuni aspetti in materia successoria, prevedendo l’allargamento dei soggetti che hanno diritto successori e strumenti di tutela per i soggetti più deboli.

La tutela familiare riguarda anche le famiglie di fatto (conviventi).

Le Unioni Civili sono appositamente regolate dalla Legge Cirinnà (L. n. 76 del 20 maggio 2016).

Ipotesi particolari trattate:

amministrazione di sostegno” = strumento previsto per supportare i soggetti che si trovano nell’impossibilità di poter gestire i propri interessi

accettazione con beneficio di inventario” = scelta operativa che consente di limitare il pagamento dei debiti ereditari nei limiti di attivo dell’asse ereditario

liquidazione concorsuale di eredità” = modalità che consente all’erede di procedere al pagamento dei debiti ereditari con la predisposizione di un piano di ripartizione tra tutti i creditori dell’asse ereditario

FAQ

diritto di famiglia

Hai dubbi su come richiedere una consulenza legale? In questa sezione trovi le risposte ai quesiti più frequenti, con spiegazioni semplici ma complete. Se non trovi quello che cerchi, contattami: sarò felice di chiarire ogni aspetto.

NO, non sempre!

Intanto, occorre distinguere tra separazione e divorzio: i presupposti sono diversi.

Un’ipotesi particolare riguarda il caso in cui a uno dei coniugi sia addebitata la separazione: in questo caso (tecnicamente si parla di “addebito” della separazione), non si ha diritto al contributo al mantenimento (e si perde il diritto a succedere).

La casistica è ampia: occorre esaminare tutte le circostanze!

SI: a tempo fino al raggiungimento della maggiore età o, se studiano, sino al completamento degli studi (se in corso!).

SI: se esistono patologie che, anche dopo la maggiore età, non consentono ai figli di poter essere indipendenti economicamente.

I figli hanno il diritto di essere accuditi da entrambi i genitori.

Ciascuno dei genitori, quindi, deve garantire ai figli le cure, economiche, ed affettive.

Per affidamento si intende la cura e la gestione dei figli; per la legge, l’affidamento è, preferibilmente, condiviso.

La legge prevede come regola generale l’affidamento condiviso (per favorire la continuità della presenza di entrambi i genitori nella vita dei figli).

 In questo caso, i genitori devono decidere insieme le questioni di straordinaria amministrazione che riguardano i figli (per esempio: un intervento chirurgico), e possono invece decidere in autonomia per le questioni di ordinaria amministrazione che si presentano quando si occupano personalmente dei figli.

Per collocamento dei figli si intende il luogo dove i figli concretamente vivono.

Può essere “paritario”: in questo caso, i figli trascorrono gli stessi tempi (settimanali o mensili) presso ciascuno dei genitori), oppure “prevalente” (presso uno dei genitori).

Nel caso di “collocamento prevalente” presso uno dei genitori, l’altro, solitamente, deve versare un contributo economico in favore del “genitore collocatario prevalente”.

In presenza di figli (minori di età o, se maggiorenni, non ancora economicamente indipendenti), l’assegnazione della casa coniugale viene decisa valutando, in primo luogo, il loro interesse.

In assenza di figli, occorre valutare altri elementi (per esempio: se sia di proprietà di uno solo dei separandi).

SI per i rapporti con i figli.

NO per quanto riguarda il diritto ad una contribuzione al mantenimento.

In questi casi, il Tribunale può decidere:

  • sull’affidamento-collocamento dei figli, sul contributo al loro mantenimento e sull’assegnazione della casa coniugale;
  • sul contributo dovuto, in presenza dei presupposti, al coniuge con il reddito “più basso”.

Senza accordo delle parti, il Tribunale non può decidere su questioni diverse (ad esempio: sulla sorte dei beni acquistati in comune) da quelle previste dalla legge come tipiche per queste circostanze.

FAQ

successioni

Hai dubbi su come richiedere una consulenza legale? In questa sezione trovi le risposte ai quesiti più frequenti, con spiegazioni semplici ma complete. Se non trovi quello che cerchi, contattami: sarò felice di chiarire ogni aspetto.

I soggetti previsti dalla legge (e, quindi: legittimi), che, in sintesi, possiamo indicare come:

  • eredi lettimari (soggetti che non possono essere esclusi dall’eredità, per la quota prevista dalla legge, con l’eccezione degli indegni);
  • eredi testamentari (soggetti indicati dal de cuius nel proprio testamento, pubblico oppure olografo), che possono anche essere diversi dai legittimari.

SI, ma gli eredi legittimari possono pretendere la quota di legittima loro dovuta.

Rispetto ai beni lasciati in eredità, è la quota di cui il testatore, futuro de cuius, può disporre, per testamento!, senza intaccare le aspettative garantite ai legittimari.

Non è necessario che il testatore dia “spiegazioni”: nei limiti previsti dalla legge, la disponibile può essere assegnata liberamente, anche a soggetti estranei alla famiglia.

Non basta far parte della categoria degli “eredi legittimari” o degli “eredi testamentari”: questi soggetti, per il diritto, sono infatti, più correttamente, definiti come “chiamati all’eredità” e diventano eredi solo dopo l’accettazione, che può essere anche tacita (ovvero: “di fatto”).

Attenzione: i chiamati all’eredità che accettano, anche tacitamente, senza alcuna limitazione diventano eredi di attivo e passivo.

Gli eredi (anzi: i chiamati all’eredità), accettando l’eredità, sono obbligati a pagare i debiti ereditari anche oltre il valore di quanto ricevuto, perché il loro patrimonio personale si “unisce” a quello del de cuius.

Nel dubbio che il de cuius abbia lasciato in sospeso situazioni debitorie di ammontare superiore alle poste attive, i chiamati all’eredità possono:

  • rinunciare all’eredità;
  • accettare l’eredità con il “beneficio di inventario”.

La scelta va compiuta nei tempi previsti dalla legge, e la questione è particolarmente urgente (tre mesi!) per i chiamati all’eredità che si trovino nel possesso dei beni ereditari.

Attenzione:

  • se chi intende rinunciare ha figli e/o nipoti, la rinuncia all’eredità dev’essere effettuata anche dai figli (e/o dai nipoti); per i minori, occorre l’autorizzazione del Giudice Tutelare (sia per accettare, sia per rifiutare);
  • la presentazione della dichiarazione di successione (obbligatoria in presenza di beni immobili) non comporta accettazione tacita dell’eredità.

I creditori dei soggetti chiamati all’eredità possono chiedere al Tribunale competente la fissazione di un termine per l’accettazione.

Se i chiamati all’eredità rinunciano, la rinuncia può essere impugnata dai (loro) creditori.

Attenzione:

Secondo la Cassazione “Ai sensi dell'art, 524 c.c., l'azione relativa alla impugnazione della rinunzia all'eredità da parte dei creditori (del rinunciante) è ammissibile solo nel caso ove i creditori abbiano richiesto (art. 481 c.c.) la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità, quando non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l'eredità (art. 480 c.c.: dieci anni)”.

Al Tribunale del luogo dove si “apre” la successione, oppure ad un Notaio.

Nel primo caso, l’inventario sarà redatto dal Cancelliere incaricato.

Coloro che chiedono l’inventario hanno l’onere di collaborare, indicando sia le poste attive (beni mobili ed immobili), sia le poste passive (debiti contratti dal de cuius).

Attenzione: in sede di redazione dell’inventario, nascondere poste attive o dichiarare poste passive false comporta la decadenza dal beneficio (di poter separare il patrimonio del defunto da quello dell’erede), come previsto dall’art. 494 del codice civile.

Le spese per la divisione dei beni ereditari sono solitamente “a carico della massa”: sono quindi a carico di tutti gli eredi, con la stessa percentuale delle poste attive.

Questa regola non vale per le spese provocate dal comportamento (ostativo) di uno o più eredi!

SI, ma gli altri eredi hanno il diritto di chiedere il pagamento dei “frutti civili” (in pratica: una somma corrispondente e parametrata alla rendita da locazione), detratta la quota dovuta all’erede che occupa l’immobile.

La legge non premia questa scelta!

Gli altri eredi hanno il diritto di chiedere, ed ottenere, la divisione giudiziale.

Dipende!

Occorre fare riferimento al tipo di azienda o di società (e alla possibilità che sia già stato regolato il passaggio generazionale, o, nel caso delle quote societarie, che i restanti soci abbiano, per legge o per statuto, la possibilità di liquidare le quote, senza ammettere gli eredi nella compagine sociale).

conosciamoci meglio…

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