Le “colpe” dei figli ricadono sui padri?
Ma il vecchio detto non diceva il contrario?
Si, certo: ma nella realtà del mondo degli agenti di commercio, il concetto di “colpa” segue le regole fissate dal codice (e dagli AEC), e a volte la responsabilità fa come i salmoni: naviga in direzione contraria rispetto alla “corrente” delle credenze diffuse tra mandanti e agenti!
Anche oggi vi racconto una storia realmente accaduta.
Arturo è uno stimato agente di commercio, lavora da anni con la stessa mandante, la “Piante Felici”, con la quale, per dirla con le parole delle storie, vivono tutti (mandante e agente) felici e contenti.
Ma Arturo, ormai prossimo alla pensione, dispiaciuto all’idea di “perdere”, con il suo pensionamento, il risultato ottenuto con il suo ultratrentennale lavoro, pensa bene di coinvolgere il figlio (in cerca di occupazione), con il progetto di proporre alla sua mandante, al momento del pensionamento, di “girare” il contratto di agenzia al figlio, a parità di condizioni economiche.
Per circa un anno, quindi, Arturo lavora a stretto contatto con il figlio, Carlo, passandogli il suo know-how (sui prodotti che promuove per la mandante e sulle modalità di promozione degli affari impostate negli anni e gradite alla mandante), e presentandolo a tutti i clienti del suo portafoglio.
Si arriva al “momento culminante del finale travolgente”, e Arturo parla con la mandante per concretizzare il suo progetto; la “Piante Felici” mostra la sua disponibilità, ma, al momento di sottoporre il nuovo contratto a Carlo, inserisce clausole economiche diverse, e peggiorative, che Carlo non accetta e, offeso, va via dagli uffici della “Piante Felici” e non segue più il padre.
Passa del tempo, e, qualche settimana prima della naturale fine del rapporto, Arturo, durante una visita (insieme al Capo Area della “Piante Felici”) presso alcuni clienti, apprende, insieme al Capo Area, che i “suoi” clienti vengono regolarmente visitati dal figlio Carlo, ma per conto di una società concorrente… e scoppia il patatrac!
Già il giorno successivo, Arturo riceve una comunicazione con cui la “Piante Felici” gli comunica l’immediata risoluzione del rapporto per colpa addebitabile all’agente.
Arturo sbianca, e, finalmente!, chiede spiegazioni al figlio; viene così a sapere che Carlo, ormai “padrone del mestiere”, ha trovato un’altra mandante che opera nello stesso settore, concludendo un contratto di agenzia con condizioni più vantaggiose di quelle offerte dalla “Piante Felici” (e da Carlo rifiutate).
Cos’è successo tra Arturo e la “Piante Felici”?
In pratica, la “Piante Felici” ha accusato Arturo di violazione dell’obbligo di informativa sulle condizioni del mercato (per non aver comunicato che il figlio era andato a lavorare per la concorrenza, sfruttando le informazioni apprese mentre collaborava con il padre e delle quali, perdurando la convivenza nella stessa casa, può essere ancora a conoscenza).
A nulla valgono le proteste di Arturo, portate anche in giudizio: i giudici, per ben tre gradi di giudizio, danno ragione alla “Piante Felici”, ritenendo l’agente “colpevole” di non aver informato la mandante (sul presupposto che Arturo, vivendo nella stessa casa con il figlio, non poteva non sapere del contratto con la società concorrente, e, soprattutto, non poteva non sapere che il figlio avrebbe potuto sfruttare le informazioni apprese durante la collaborazione con il padre o, comunque, anche dopo, vivendo nella stessa casa con il padre e potendo liberamente accedere agli elenchi dei clienti della “Piante Felici”).
Brutta storia, vero?
Arturo, “per colpa del figlio”, ha perso tutte le indennità di cessazione dovute all’agente.
Vediamo perché è successo, e come sarebbe stato possibile evitare il “patatrac”!
Analizziamo la situazione sotto il profilo normativo e pratico-applicativo
Obbligo di fornire informazioni alla mandante – art. 1746 del codice civile
L’agente di commercio, secondo i primi due commi dell’articolo 1746 del codice civile, deve:
📌 tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede;
📌 adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari.
In pratica, anche oggi (nonostante la presenza di strumenti che consentono più facilmente, e direttamente, alla mandante un’analisi di quanto accade sul territorio), l’agente resta comunque il “braccio operativo” sul territorio, e deve informare la mandante di tutto quanto può influire sull’andamento delle vendite.
La violazione di questo obbligo può far venir meno la fiducia che lega le parti (mandante e agente), e legittimare la risoluzione “in tronco” del rapporto.
Nel caso che ciò accada, l’agente perde tutte le indennità legate allo svolgimento e alla cessazione, ovvero:
- l’indennità di cessazione = Indennità Suppletiva di Clientela, disciplinata dagli AEC (o dall’art. 1751 del codice civile);
- l’indennità di mancato preavviso),
mantenendo solo il diritto alla riscossione del FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto, versato ogni anno dalla mandante, con le previste percentuali, presso l’attuale Fondazione Enasarco, l’ente che gestisce la previdenza integrativa degli agenti di commercio).
Anche gli AEC si occupano del dovere di informativa, stabilendo:
AEC Commercio – 2002 – 2009 → Art. 3 – Diritti e doveri dell’agente
L’agente o rappresentante deve assolvere gli obblighi inerenti all’incarico affidatogli in conformità alle istruzioni impartite dalla ditta.
Nell’esecuzione dell’incarico l’agente o rappresentante deve tutelare gli interessi del preponente ed agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato della zona assegnatagli, ed ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. è nullo ogni patto contrario.
AEC Commercio – 2023 (e modifiche del 2025) → Art. 5 – Diritti e doveri delle parti
L’Agente o il Rappresentante deve agire secondo lealtà e buona fede ed assolvere agli obblighi inerenti all’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni impartite dalla preponente.
AEC Industria – 2014 → Art. 5 – Diritti e doveri delle parti
L’agente o il rappresentante, nell’esecuzione dell’incarico, deve tutelare gli interessi del preponente ed agire con lealtà e buona fede.
In particolare, deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità alle istruzioni impartite dalla ditta e fornire le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, nonché ogni altra informazione utile al preponente per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo ogni patto contrario.
| AEC CONFAPI – 2014
AEC Artigianato – 2014 |
In entrambi, i rispettivi articoli n. 5 ricalcano il testo degli AEC Commercio e degli AEC Industria |
Cosa ne pensano i giudici?
Esaminando le sentenze più rilevanti, possiamo evidenziare i seguenti principi:
⚓ Þ L’apprezzamento circa la sussistenza nel caso concreto di una giusta causa (cioè di un evento che non consenta la prosecuzione “anche provvisoria” del rapporto) deve essere compiuto dal giudice di merito tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del rapporto e dell’incidenza del medesimo inadempimento sull’equilibrio contrattuale costituito dalle parti (Cass., n. 1376/2018).
⚓ Þ Il contratto di agenzia, al pari di quello di lavoro, col quale presenta evidenti addentellati causali (per la comune derivazione dallo schema primario della locatio operarum), si basa sull’intuitus personae, il cui venir meno, incrinando la fiducia nella necessaria collaborazione delle parti tra loro, legittima lo scioglimento del rapporto (Cass., n. 9779/2011).
⚓ Þ L’obbligo imposto all’agente dall’art. 1746 c.c. di fornire al preponente informazioni sulle condizioni di mercato nella zona assegnatagli nonché ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari, (che si traduce nell’obbligo di informare in generale sullo sviluppo della concorrenza e sulle reali prospettive di penetrazione del mercato) pur avendo carattere secondario e strumentale rispetto all’obbligo principale dell’agente di promuovere la conclusione di affari, può assumere in concreto una rilevanza tale da giustificare, in caso di sua violazione, la risoluzione del rapporto per colpa dell’agente, come avviene quando — secondo la valutazione insindacabile del giudice di merito — l’omissione delle informazioni o l’inesattezza di quelle fornite siano suscettibili di provocare gravi conseguenze negative sull’andamento commerciale dell’impresa preponente. (Nella fattispecie la sentenza impugnata — confermata dalla Suprema Corte — aveva ritenuto che integrasse una inadempienza grave da parte dell’agente la mancata comunicazione del fatto che il proprio figlio aveva intrapreso nella medesima zona un’attività di agente per una ditta concorrente, contattando per conto della nuova società tutti i clienti del padre, ed utilizzando a tale fine l’elenco dei clienti, i locali lavorativi e il recapito telefonico del proprio genitore). [Cass., n. 7644/1996, che ha definito il caso di Arturo].
Che cosa avrebbe potuto (e dovuto) fare il povero Arturo, per evitare di perdere le indennità collegate allo svolgimento e alla cessazione del contratto di agenzia?
Avrebbe (potuto e) dovuto:
📌 conoscere meglio gli obblighi a carico degli agenti!;
📌 chiarire con il figlio quanto dallo stesso deciso dopo il rifiuto del contratto proposto dalla “Piante Felici”, ponendo in essere, in ogni caso e prudenzialmente, un’attività di protezione dei dati aziendali: sul lavoro, infatti, il rispetto degli equilibri familiari non può “superare” gli obblighi contrattuali che, se violati, danno luogo a conseguenze economiche di rilievo;
📌 appreso (o anche solo “sospettato”) del nuovo contratto (del figlio Carlo con una mandante in concorrenza con la “Piante Felici”), comunicare immediatamente la circostanza alla mandante: perché, se è vero che la Piante Felici ben poteva “immaginare” che Carlo, una volta rifiutato il contratto peggiorativo, avrebbe potuto rivolgersi alle ditte concorrenti, e che la convivenza in ambienti parzialmente in comune non implica in via automatica <come sostenuto dalla difesa di Arturo, condivisa dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ma non dai giudici di merito e di legittimità> la reciproca conoscenza dei rispettivi affari, è pur vero che, nel caso di Arturo e Carlo, è difficile negare la possibilità che Arturo non abbia mai neppure sospettato nulla, e che nessuno dei clienti gli abbia mai detto del figlio fino alla “sfortunata” coincidenza di venire a conoscenza del fatto in occasione della visita insieme al Capo Area.
Per evitare “brutte sorprese”, che si tratti di mandante o di agente… : è necessario conoscere i propri diritti e, soprattutto, i propri obblighi!
Cosa prevede il “tuo” contratto? Parliamone!
Una consulenza (come, anni fa, si diceva per una telefonata) può salvarti la vita lavorativa!


Che storia Gabriella! Un comportamento superficiale che causa conseguenze così impattanti.
Fa capire quanto sia importante una gestione consapevole delle situazioni nel mondo degli affari
Grazie Fabrizio: purtroppo, nel mondo “mandanti-agenti” la gestione consapevole è spesso disattesa… e questa leggerezza può causare danni enormi (anche per le mandanti!).
“Male non fare, paura non avere” da una parte, “non poteva non sapere” dall’altra.
Forse il mondo ci sta dicendo che, IN AGGIUNTA A una non rimandabile attività di formazione sui temi critici, anche appoggiandosi ad esperti, forse possiamo porci la questione: “ma perché a cena, in famiglia, bisogna parlare di contratti, condizioni, clienti, e in generale di informazioni protette da confidenzialità? non c’è più un film di Bombolo e Cannavale da commentare, o un libro, o un avvenimento sportivo, o culturale, o politico?”
Lo chiedo a me stesso: ma chi ce lo fa fare?
Davvero un bel tema di riflessione, Massimo!
Nel caso che ha dato lo spunto:
– per mandanti e agenti: la formazione è indispensabile;
– per tutto il resto, a parte la mastercard (per pagare la consulenza del post-patatrac), c’è -e va usato con le molle- il vecchio detto “un bel tacer non fu mai scritto”!