CCNL STEM E PROFESSIONI INNOVATIVE: prime riflessioni
Novità per la contrattazione collettiva: il 25 marzo 2026 a Roma, presso il palazzo Valentini, è stato presentato il primo ccnl stem e professioni innovative, con validità dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.
Si tratta del primo contratto collettivo diretto a regolare i rapporti lavorativi nel campo dell’innovazione (tecnologica, organizzativa e di processo).
Trovo particolarmente interessante il testo del ccnl stem e professioni innovative (di seguito indicato come “ccnl stem”), per la coerenza tra la dichiarata intenzione di costituire la base normativa per la corretta gestione dei rapporti di lavoro “su un piano di frontiera tecnologica” (precisazione contenuta nella nota “8” dell’art. 1.2.7 del ccnl stem) e il contenuto negoziale che è stato elaborato.
Ecco una sintesi dei punti più salienti, con le prime riflessioni sulle possibili criticità!
***
Nei principi generali (art. 1), il ccnl stem precisa quale sia il proprio:
- “oggetto”:
| Il presente Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) STEM e Professioni Innovative intende sostenere l’innovazione tecnologica e organizzativa nelle imprese italiane, in particolare nelle start-up e nelle PMI innovative. I suoi obiettivi principali sono stimolare l’adozione di tecnologie avanzate, di modelli di management e processi innovativi, favorire la competitività attraverso un quadro normativo moderno, promuovere la formazione continua e l’aggiornamento delle competenze, garantire flessibilità e adattabilità dei modelli
contrattuali, incentivare la sostenibilità economica, ambientale e sociale, e assicurare relazioni di lavoro eque e trasparenti che valorizzino il potenziale di ogni lavoratore. |
e il proprio:
- “ambito di applicazione” indicando (in via esemplificativa, come chiarito nell’ultimo comma dell’art. 1.1), i soggetti (artt. da 1.2.1 a 1.2.9) destinatari della regolamentazione collettiva stem, ovvero:
| Startup Innovative | Imprese di nuova costituzione che rispettano i requisiti normativi di innovazione tecnologica, con particolare attenzione allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi. |
| PMI Innovative | Piccole o medie imprese che soddisfano i requisiti generali delle PMI e condizioni specifiche previste dalla legge italiana per essere considerate “innovative” sotto il profilo tecnologico e organizzativo. |
| Imprese Tech | Organizzazioni operanti nel settore tecnologico, inclusi ambiti come Intelligenza Artificiale, blockchain, big data, cybersecurity e Internet of Things (IoT). |
| Centri di Ricerca e Innovazione | Strutture autonome, pubbliche o private, dedicate alla ricerca (di base, industriale o sviluppo sperimentale) e all’innovazione, con missione di sviluppo tecnologico e trasferimento di conoscenze. |
| Consulenza Organizzativa e di Processo | Imprese di servizi professionali che forniscono analisi, progettazione, ottimizzazione e supporto al cambiamento delle strutture organizzative e dei processi operativi, decisionali e gestionali. |
| Imprese di Innovazione Sostenibile | Aziende che integrano innovazione tecnologica con modelli di business sostenibili, orientati alla transizione ecologica e alla riduzione dell’impatto ambientale. |
| Imprese Digitali ad Alta Densità Cognitiva | Imprese specializzate in tecnologie digitali avanzate, come data science, intelligenza collettiva, Open Source Intelligence (OSINT), analisi predittiva, ICT e tecnologie abilitanti della trasformazione digitale. |
| Imprese di Design e Innovazione Creativa | Realtà imprenditoriali che uniscono cultura progettuale, ricerca estetico-funzionale e sperimentazione tecnologica per soluzioni innovative con valore simbolico, sociale e di mercato. |
| Professioni Innovative | Professioni orientate all’innovazione tecnologica, digitale, scientifica, metodologica o organizzativa, anche non ancora normativamente codificate, basate sulla classificazione ESCO per competenze e qualifiche. |
****
In concreto, il ccnl stem, rivolto alle startup e ai professionisti dell’innovazione (tecnologica, organizzativa e di processo), ha definito:
| Þ | tipi di collaborazione | macro aree dei profili
I profili seguono la classificazione del portale esco (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations: https://esco.ec.europa.eu), per favorire un dialogo anche con le imprese estere.
livelli aziendali – director (® dirigente, con facoltà di adottare la normativa specifica, anche di contrattazione collettiva, per questa categoria di lavoratori); – master (quadro); – senior (impiegato funzionario); – specialist (impiegato); – generalist (supporto amministrativo).
|
| Þ | struttura della collaborazione |
|
Per quanto riguarda i livelli retributivi, il ccnl stem ha previsto (per i livelli da generalist a master):
| Livello Aziendale | Retribuzione Lorda Annuale Minima) | Retribuzione Variabile (Target) |
| Master (Quadro) | € 60.000 | € 10.000 |
| Senior (Impiegato Funzionario) | € 53.000 | € 5.000 |
| Specialist (Impiegato) | € 42.000 | € 3.000 |
| Generalist (Supporto Amministrativo) | € 34.500 | € 2.000 |
L’art. 3.3 ha previsto una maggiorazione del 10% per il lavoratore che, dietro richiesta dell’azienda, resta connesso durante le pause.
Per quanto riguarda la gestione della proprietà intellettuale, il ccnl stem ha introdotto una disciplina innovativa, diretta a bilanciare i diritti morali dell’autore (lavoratore) e i diritti di sfruttamento economico (da parte dell’azienda), distinguendo (v. Allegato 1 -pagina 39-40 del ccnl stem, che si riporta):
Allegato 1: Tabella di Valorizzazione della Proprietà Intellettuale
| Condizione | Titolarità legale | Paternità | Valorizzazione economica (premio/compenso) | Modello di valorizzazione | Rif. Norm. |
| Opera/invenzione sviluppata durante l’orario di lavoro, con mezzi aziendali | Azienda | Lavoratore (diritto morale) | Non previsto, facoltativo | – Bonus una tantum; – Sistema a punti; – Citazione in report e pubblicazioni | – Art. 2575 c.c.; – Art. 64 D.Lgs. 30/2005 |
| Opera/invenzione sviluppata fuori dall’orario e senza mezzi aziendali | Lavoratore | Lavoratore | Nessun obbligo aziendale | Possibile licenza su royalties se ceduto su base volontaria | – Art. 2580 c.c.; – L. 633/1941 (d.a.) |
| Opera/invenzione sviluppata fuori dall’orario, ma con uso parziale di risorse aziendali | Co-titolarità da definire | Lavoratore | Da negoziare in accordo individuale | Revenue sharing (% su fatturato generato); accordo quadro | – Art. 2581 c.c.; – Art. 64 D.Lgs. 30/2005 |
| Partecipazione a team di R&S interna | Azienda | Lavoratore (se identificabile) | Raccomandata | Premio di risultato collettivo o individuale; patent bonus interno | – Art. 64.3 D.Lgs. 30/2005; – Art. 1180 c.c. |
| Innovazione rilasciata con licenza open source (su autorizzazione aziendale) | Variabile in base alla licenza | Lavoratore (autore) | Possibile riconoscimento reputazionale | Reputazione professionale; citazioni; badge interni; KPI reputazionali | – Licenze OSI (MIT, GPL, Apache); – L. 633/1941; policy aziendale |
Riserva sulla Proprietà Intellettuale La Federazione STEM intende salvaguardare la piena e completa proprietà del Testo contrattuale e ne inibisce l’inserimento totale o parziale in altri contratti, riservandosi azione di salvaguardia. Gli Enti istituzionali (Ministero del Lavoro, CNEL, INAIL, INPS, Banche Dati), i Lavoratori e i Datori di lavoro iscritti alle Associazioni Datoriali stipulanti il presente CCNL e all’Ente Bilaterale, ove costituito, potranno liberamente utilizzare il testo. Rimane salvo il pieno utilizzo per l’applicazione e l’applicabilità a centri elaborazione dati, software house, professionisti ordinistici e non, ordini professionali, software, hardware e sistemi gestionali.
*****
In attesa di un confronto operativo, a seguito delle prime applicazioni del ccnl stem in commento, segnalo i seguenti
Punti di criticità
- lavoro per obiettivi = il modello “work by objectives” (art. 3.1 del ccnl stem) è focalizzato sui risultati;
questo modello potrebbe entrare in contrasto con quanto previsto dall’art. 4 del D. lgs. 66/2003, che fissa in 48 ore il limite settimanale massimo dell’orario di lavoro (l’eventuale eccedenza, pertanto, se costante e reiterata e non adeguatamente remunerata come “lavoro straordinario”, potrebbe essere oggetto, su iniziativa del lavoratore, di un accertamento giudiziale, con condanna al pagamento delle differenze retributive);
- diritto alla disconnessione e reperibilità = il ccnl stem prevede (art. 3.3) una maggiorazione del 10% della remunerazione per il lavoro effettuato -su richiesta aziendale- nelle pause di sconnessione;
tale diritto, tuttavia, può essere considerato di rango costituzionale (art. 32 della Costituzione), come facente parte del “diritto alla salute”, con la conseguenza che una sistematica pretesa di rinuncia, pur se monetizzata, potrebbe essere qualificata come elusiva degli obblighi di tutela della salute del lavoratore (per il rischio di burnout);
- accordi di non divulgazione – NDA = per gli “accordi di non divulgazione” (assimilabili al più noto “patto di non concorrenza” post cessazione del rapporto di lavoro), il ccnl stem prevede (art. 2.8) che gli accordi NDA siano regolati nei singoli contratti individuali di lavoro;
tale successiva regolamentazione dovrà comunque rispettare i principi elaborati dalla giurisprudenza, in relazione alla durata, ai limiti e alla congruità del corrispettivo, previsti dall’art. 2125 del codice civile secondo cui:
- il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo;
- la durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi; se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata.
in particolare, sul punto in esame, si segnalano le recenti sentenze di legittimità e di merito (di secondo grado):
| Cassazione
(sentenza n. 9258/2025)
|
La nullità del patto, ex art. 2125 c.c., può conseguire, oltre che alla indeterminazione o indeterminabilità del corrispettivo da riconoscersi al prestatore di lavoro, alla manifesta iniquità, incongruenza o sproporzione del medesimo, anche se sia determinabile.
|
| Cassazione
(sentenza n. 9256/2025)
|
Il patto di non concorrenza costituisce una fattispecie negoziale autonoma, dotata di una causa distinta, configurando un contratto a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, in virtù del quale il datore di lavoro si obbliga a corrispondere una somma di danaro o altra utilità al lavoratore e questi si obbliga, per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a non svolgere attività concorrenziale con quella del datore.
Il patto di non concorrenza, dunque, anche se è stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato, rimane autonomo da questo, sotto il profilo prettamente causale.
In virtù della predetta autonomia, il rapporto di lavoro si riduce a mera occasione di stipula di quel patto, atteso che quest’ultimo è destinato a regolare i rapporti fra le parti, per definizione, proprio a partire da un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Posto, dunque, che il corrispettivo del patto costituisce il compenso per tale autonoma obbligazione di “non facere”, non rilevando, a tal fine, se lo stesso venga erogato in costanza di rapporto di lavoro oppure al termine o dopo la cessazione di questo, ad es. periodicamente per la durata dell’obbligazione di “non facere”, cristallizandosi, in ogni caso, i rispettivi obblighi al momento della sottoscrizione, la sua congruità va valutata ex ante, ossia alla luce del tenore delle clausole e non per quanto poi in concreto possa accadere.
|
| Corte di Appello di Catania
(sentenza n. 593/2025)
|
Il patto di non concorrenza deve ritenersi nullo qualora il divieto post-contrattuale imposto al lavoratore non sia circoscritto, ai sensi dell’art. 2125 c.c., da limiti specifici e predeterminati in ordine all’oggetto, alla durata e all’ambito territoriale, tali da preservare comunque l’effettiva spendibilità della competenza professionale acquisita e da assicurare al lavoratore la possibilità di conseguire un livello di reddito idoneo a soddisfare le proprie esigenze di vita.
Inoltre, il corrispettivo pattuito deve risultare congruo e proporzionato alla restrizione dell’attività lavorativa e al sacrificio economico e professionale che ne deriva.
Sulla base della disciplina richiamata, deve essere dichiarato nullo il patto che, a fronte di un corrispettivo meramente simbolico, imponga al lavoratore un divieto di un’ampiezza tale da impedirgli, di fatto, l’espletamento di qualsiasi forma di attività coerente con la professionalità maturata, compromettendone in modo significativo la capacità di quest’ultimo di generare reddito per tutto l’arco temporale di efficacia del divieto.
|
precisando che questi principi sono recepiti anche dai tribunali (chiamati a intervenire nel merito, nel primo grado di giudizio).
*****
Come sempre, la prevenzione è la miglior cautela!
Fai parte dell’ambito applicativo del ccnl stem e vuoi regolare i rapporti con i tuoi collaboratori?
Parliamone!!


Chissà come verrà recepito, sia lato aziende che lato laboratori.
Come tutte le novità: con entusiasmo o con diffidenza!
Per entrambe le possibilità, è opportuno esaminare con attenzione la situazione concreta, e redigere il contratto “giusto” :-)
Avvocaressa Napoli, volevo ringraziarla per l’articolo, ho apprezzato moltissimo le sue riflessioni.
Per noi è estremamente importante che si comprenta la discontinuità con i modelli in essere.
La nostra intenzione è di dotare le eziende e le persone degli strumenti necessari per poter lavorare al meglio in quello che possiamo chiamare una “Economia dell’Innovazione” dove le organizzazioni debbono essere più dinamiche, reattive e capaci di identificare velocemente il flusso del valore.
Grazie a lei!!
Condivido lo spirito dell’intenzione da lei espressa: conoscere e usare gli strumenti giusti rientra nel concetto di “prevenzione” (del contenzioso e non solo).