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Studio Legale Gabriella Napoli
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Regole di condotta per Influencer (e non solo) OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI

06/11/2025/5 Commenti/in Influencer/da Gabriella Napoli

Pubblicato oggi, sul sito di AGCOM, il modulo per l’iscrizione degli Influencer rilevanti nell’elenco tenuto dall’Autorità.

 

Ripercorriamo l’iter!

L’AGCOM – L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ultimate le consultazioni pubbliche in relazione alla figura dell’Influencer, ha adottato (con pubblicazione del 5 agosto 2025) la delibera 197/25/CONS, con due allegati:

  • Allegato A, con le Linee Guida;
  • Allegato B, con il Codice di Condotta,

applicabile a: Influencer, Vlogger, Streamer, Creator, Uploader, cioè, in sostanza, a tutti i soggetti, reali o virtuali, che svolgono un’attività analoga (o assimilabile) a quella dei fornitori di servizi di media audiovisivi.

Oggi il focus riguarda un obbligo preciso, prescritto da AGCOM, ovvero quello di

inviare i propri dati per l’iscrizione nell’elenco

e ciò riguarda tutti coloro che possono definirsi Influencer rilevanti, tenuti, entro sei mesi dalla pubblicazione del Codice di Condotta, ad inviare alla AGCOM i dati necessari per l’iscrizione all’elenco.

Vediamo meglio di cosa si tratta.

Premesse

L’AGCOM osserva, in primo luogo, la crescente rilevanza di nuove forme di diffusione di contenuti, con particolare riferimento all’attività posta in essere dai soggetti comunemente chiamati:

  • influencer (personaggi di successo, popolare nei social network e in generale molto seguiti dai media, che sono in grado di influire sui comportamenti e sulle scelte di un determinato pubblico);
  • vlogger (creatori di contenuti video che condividono la loro vita, le loro passioni e le loro esperienze con il pubblico);
  • streamer (persone che creano video o contenuti in diretta e li trasmettono su Internet; il contenuto può riguardare videogiochi, musica, cucina, arte, sport e altro; lo streamer interagisce in tempo reale, tramite chat o altri mezzi di comunicazione);
  • creator (o anche “content creator”: è un creatore di contenuti; immagina, progetta e realizza contenuti irresistibili per aziende e brand);
  • uploader (da upload: caricare-diffondere dati; acquisizione e gestione di dati).

Questi soggetti, pur non essendo esplicitamente menzionati nel Testo Unico che regola la diffusione di contenuti da parte dei media audiovisivi, sono comunque da considerare rientranti tra coloro sui quali l’Autorità è tenuta a esercitare la propria sorveglianza.

Secondo l’AGCOM, infatti, gli Influencer (e le altre figure), quando creano, selezionano e organizzano i contenuti che diffondono, hanno una responsabilità editoriale assimilabile a quella dei “fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta sotto la giurisdizione nazionale”.

 

Quanto previsto dalle Linee Guida e dal Codice di Condotta è applicabile ai soggetti “caratterizzati da un legame stabile ed effettivo con l’economia italiana”, ovvero agli Influencer rilevanti.

Gli Influencer virtuali sono soggetti anche alle regole dell’AI Act (come specificato da AGCOM al punto 12 <Osservazioni> della delibera 197/25/CONS).

Il Codice di condotta fa seguito alle previsioni contenute nelle Linee Guida (Allegato A, della Delibera 7/24), che restano applicabili ai soggetti che possiedono, cumulativamente, questi requisiti:

  • offerta di contenuti digitali che informano, intrattengono o istruiscono e che sono suscettibili di generare reddito direttamente in esecuzioni di accordi commerciali con produttori di beni e servizi o indirettamente in applicazione degli accordi di monetizzazione applicati dalla piattaforma o dal social media utilizzato;
  • responsabilità editoriale (dell’Influencer) per i contenuti (incluso il controllo effettivo sulla creazione, sulla selezione o sull’organizzazione dei contenuti medesimi);
  • servizio accessibile al grande pubblico (requisito collegato ai seguenti elementi: possibilità di raggiungere un numero significativo di utenti sul territorio italiano; impatto rilevante su una porzione significativa di pubblico);
  • legame stabile ed effettivo con l’economia italiana.

 

E gli Influencer NON rilevanti?

Il fatto che non siano (al momento) obbligati ad accettare le Linee Guida e il Codice di Condotta non li esonera dal rispetto delle (stesse) norme applicabili agli Influencer rilevanti!, perché gli obblighi gravanti sui “colleghi rilevanti” sono tratti dalla disciplina prevista, per esempio, a proposito di privacy, di trattamento dei dati o di tutela dei minori, e anche gli Influencer che operano in maniera meno continuativa e strutturata sono comunque soggetti alla normativa italiana (in primo luogo del D. Lgs. 208/2021).

Ha poi una valenza generale la Digital Chart, cioè il Codice di Autodisciplina della comunicazione commerciale (pubblicato dallo IAP – Istituto dell’autodisciplina pubblicitaria e recepito da AGCOM) da parte di tutti i soggetti che, direttamente o attraverso le associazioni di categoria delle quali fanno parte, hanno sottoscritto di accettare le regole IAP.

 

Sulla responsabilità, che può comportare la condanna dell’influencer (o delle altre figure qui indicate) si segnala:

  • la sentenza della Cassazione (n. 17360 del 27.6.2025);
  • la sentenza della Cassazione (n. 24818 del 18.8.2023),

che, in applicazione del Decreto legislativo n. 70/2023 (legge di recepimento della Direttiva 2000/31/CE) ha riconosciuto la responsabilità del blogger (quando, venuto a conoscenza della pubblicazione, sul suo blog, di contenuti denigratori ed offensivi, non ha tempestivamente provveduto all’eliminazione dei contenuti illeciti).

Elenco degli Influencer

Nel Codice di Condotta (pubblicato da AGCOM) è prevista l’introduzione di un elenco degli Influencer (rilevanti), che sono tenuti a compilare ed inviare all’Autorità un modulo (disponibile sul sito web istituzionale).

Nel modulo, ciascun Influencer (rilevante) deve espressamente accettare le condizioni previste dalle Linee Guida e dalla normativa di settore, nonché la presa visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali (come previsto dal Regolamento UE n. 2016/679), fornendo, inoltre, le seguenti informazioni:

  • generalità (nome, cognome, ragione sociale e nickname, marchio attraverso il quale (l’Influencer) è conosciuto al pubblico;
  • il valore delle metriche (ai fini della classificazione quale “Influencer rilevante”), da indicare in applicazione dei parametri forniti dalle Linee Guida;
  • il proprio recapito (indirizzo pec, del soggetto stesso, o del legale o dell’agenzia che lo rappresenta), da utilizzare come domiciliazione per la ricezione di eventuali comunicazioni.

[N.B.: la comunicazione dei dati è valida anche se effettuata senza l’utilizzo del modulo.]

In fase di prima applicazione, le informazioni vanno inviate entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera di adozione del Regolamento.

Espletati i controlli, l’Autorità pubblicherà sul sito web istituzionale un elenco degli Influencer rilevanti (con le sole informazioni strettamente necessarie alla loro identificazione.

Ciascuno dei soggetti del suddetto elenco avrà quindici giorni (dalla pubblicazione dell’elenco) per: presentare obiezioni (o richiesta di inserimento), chiedere la rettifica delle informazioni pubblicate (se inesatte): dopo tale termine, l’elenco sarà considerato definitivo, fatto salvo l’aggiornamento semestrale (previsto per le date del 15 aprile e del 15 ottobre di ciascun anno), curato dall’Autorità e sulla base delle comunicazioni ricevute dagli Influencer.

In caso di mancato invio del modulo (o, comunque, delle informazioni previste dal Codice di condotta), l’Autorità applicherà la sanzione prevista dall’art. 1, comma 30, della Legge n. 249/1997 (ovvero: con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 516,00 ad un massimo di euro 103.291,00).

Va anche tenuto presente che, secondo il comma n. 29 (dell’art. 1 della Legge n. 249/1997), per i soggetti che, nelle comunicazioni richieste dall’Autorità, espongono dati contabili o fatti concernenti l’esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene previste dall’art. 2621 del codice civile (reclusione da 1 a 5 anni).

Gli Influencer inseriti nell’elenco dovranno:

  1. dare notizia della loro presenza nell’elenco, inserendo (negli spazi dai medesimi utilizzati) la dicitura “in elenco Agcom”, o, nel caso di Influencer virtuale, la dicitura “soggetto virtuale in elenco Agcom”;
  2. qualificare i contenuti ritenuti “gravemente nocivi per i minori”, in base ai gruppi di parametri delle “aree tematiche” (violenza, sesso, diritti fondamentali e incolumità della persona) e delle “principali modalità rappresentative” (frequenza e durata delle scene; livello di verosimiglianza, scena e sviluppo della trama, tonalità emotiva);
  3. non pubblicare contenuti ingannevoli;
  4. evitare lo sfruttamento di superstizione, credulità e paura, specialmente per gli utenti psicologicamente più vulnerabili;
  5. segnalare i contenuti modificati (che possano far ipotizzare prestazioni ed effetti non coerenti con le caratteristiche del prodotto); a tal fine, si dovranno usare le seguenti diciture: contenuto modificato, foto modificata, video modificato, foto filtrata, video filtrato, filtri;

queste diciture devono essere: (*) inserite tra le prime due informazioni, e, se si usano hashtag, al massimo entro i primi quattro hashtag; (**) di agevole leggibilità (in termini di contrasto con lo sfondo, dimensioni dei caratteri e permanenza in sovraimpressione);

  1. adottare la segnaletica prevista nel Regolamento Digital Chart (con le specifiche disciplinate dal Codice di condotta);
  2. rispettare le disposizioni in materia di “sponsorizzazioni” (evitando ogni “indebito rilievo” ai prodotti inseriti nelle interruzioni pubblicitarie).

 

Se sei un influencer rilevante, hai già compilato ed inviato la comunicazione dei tuoi dati ad AGCOM?

L’inserimento (nell’elenco che sarà tenuto, e periodicamente aggiornato, da AGCOM) è obbligatorio, come pure la comunicazione, nel tempo, di variazioni intervenute (rispetto ai dati della prima comunicazione).

Ad oggi, il modulo per la comunicazione iniziale non è ancora disponibile (sul sito web di AGCOM), ma ciò non esonera gli influencer (e gli altri soggetti indicati nella delibera 197/25/CONS) dall’obbligo di inviare i dati richiesti (per la compilazione dell’elenco previsto dalle Linee Guida e dal Codice di condotta).

Consulta la scheda che segue, e contattami (https://studiolegalenapoli.mybv.it/) per saperne di più!

 

SCHEDA CODICE DI CONDOTTA

                                   Requisiti per la classificazione di “Influencer rilevanti”:

numero di follower pari ad almeno 500.000 (su almeno una delle piattaforme e/o sui social media dove operano), o un numero di visualizzazioni medie mensili pari a un milione (su almeno una delle piattaforme e/o sui social media dove operano).

 

SANZIONI In caso di violazione, gli Influencer (rilevanti) sono soggetti alle sanzioni previste dall’art. 67 del Testo Unico, nonché a quelle stabilite dall’art. 1, comma 31, della Legge n. 249/1997 [secondo cui: “I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell’Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se l’inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti o in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Se l’inottemperanza riguarda ordini impartiti dall’Autorità nell’esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall’Autorità.”

 

 

Elenco presso AGCOM

↓

Obbligo invio dati

(previsti dal Modulo, pubblicato oggi e scaricabile dal sito AGCOM)

↓

Sanzioni in caso di mancato invio o invio di comunicazioni non vere

↓

obbligo menzione “in elenco AGCOM”

(dicitura obbligatoria anche per gli influencer virtuali)

Gli Influencer rilevanti sono tenuti ad inviare all’Autorità la propria accettazione delle condizioni previste dalle Linee Guida e normativa di settore, fornendo anche le seguenti informazioni:

→   generalità (nome, cognome, ragione sociale e nickname, marchio attraverso il quale (l’Influencer, ) è conosciuto al pubblico;

→   il link al sito/pagina/piattaforma/account del soggetto;

→   il valore delle metriche, da indicare in applicazione dei parametri forniti dalle Linee Guida;

→   il proprio recapito (indirizzo pec, del soggetto stesso, o del legale o dell’agenzia che lo rappresenta), da utilizzare come domiciliazione per la ricezione di eventuali comunicazioni.

 

 

 

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5 commenti
  1. FABRIZIO FERRI
    FABRIZIO FERRI dice:
    06/11/2025 in 2:36 PM

    Grazie della condivisione; contributo utilissimo su un tema poco conosciuto e molto … scivoloso!

    Rispondi
  2. Michela Degiovanni
    Michela Degiovanni dice:
    06/11/2025 in 3:50 PM

    Argomento di assoluta novità e attualità , grazie Gabriella per l’interessante approfondimento.

    Rispondi
    • Gabriella Napoli
      Gabriella Napoli dice:
      10/11/2025 in 11:27 AM

      Grazie a te per il feedback!!

      Rispondi
  3. Pietro Landri
    Pietro Landri dice:
    09/11/2025 in 7:40 PM

    Siamo tutti content creator per il solo fatto di scrivere articoli in un blog? Dobbiamo registrarci anche noi?

    Rispondi
    • Gabriella Napoli
      Gabriella Napoli dice:
      10/11/2025 in 11:27 AM

      Bella domanda!!Direi di “no”, perchè la nuova disciplina riguarda gli “infuencer rilevanti”, noi “semplici” professionisti online abbiamo già le regole deontologiche specifiche. Comunque, ne riparliamo al raggiungimento del seguito che rientra nei parametri fissati da AGCOM :-)

      Rispondi

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