CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO – Chi è causa del suo mal…
Ricordate il vecchio detto “chi è causa del suo mal pianga sé stesso”?
E sapete che questo vecchio detto è alla base di un articolo del codice civile?
Parliamo dell’art. 1227 del codice civile, che sembra proprio la traduzione in legalese del detto “chi è causa del suo male pianga sé stesso”!
L’art. 1227 del codice civile detta le regole per il “concorso del fatto colposo del creditore”, e prevede che:
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1. Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
2. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
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| note tecniche
Þ il primo comma prevede l’ipotesi della “contribuzione attiva, e colposa”, da parte dello stesso danneggiato, alla verificazione dell’evento dannoso; Þ il secondo comma prevede l’ipotesi della mancanza, da parte dello stesso danneggiato, di un comportamento diligente, idoneo a impedire o attenuare le conseguenze dannose conseguenti all’evento.
Sotto il profilo processuale, poi, le due ipotesi comportano un regime diverso (perché l’eccezione di concorso di colpa, prevista nel primo comma dell’art. 1227 c.c. può essere “vista” anche dal giudice, mentre l’eccezione prevista dal secondo comma, integrando una specifica inosservanza di un dovere giuridico autonomo a carico dello stesso danneggiato, è un’eccezione “in senso stretto” e dev’essere sollevata dalla parte che ne ha interesse).
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E nella pratica, quando si applica l’art. 1227 c.c. e cosa comporta l’applicazione di questa norma?
In breve, possiamo dire che ciascuno di noi deve rispettare il principio di autoresponsabilità, previsto dall’art. 2 della Costituzione (La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.), e, quindi, l’obbligo di rispettare i doveri di solidarietà sociale.
Ecco qualche esempio!
Pedone imprudente
Quante volte chi guida si è trovato in difficoltà a causa di un pedone imprudente?
Tra gli esempi più gettonati:
- il pedone che attraversa la strada di corsa e senza usare gli appositi attraversamenti pedonali (le strisce zebrate!)…
- il pedone che usa gli attraversamenti pedonali regolati dal semaforo… ma li usa quando la luce semaforica è rossa per i pedoni (magari perché distratto dall’uso del cellulare)…
- il pedone che cammina sulla carreggiata riservata ai veicoli, completamente assorto nei suoi pensieri…
In tutti questi casi, sul conducente del veicolo che investe il pedone “pesa” la presunzione della responsabilità dell’investimento… ma il comportamento del pedone può essere valutato, in applicazione dell’art. 1227 del codice civile, al fine di accertare se il pedone è in parte responsabile per i danni subiti a causa dell’investimento.
Per il pedone imprudente, ciò comporta che dalla quantificazione della somma che il conducente (e, in base alle regole della RCA obbligatoria, la compagnia che assicura il veicolo o, in caso di veicolo rubato o comunque privo di assicurazione obbligatoria, il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strasa <FGVS>) dovrà corrispondergli sarà decurtata la percentuale corrispondente al suo accertato concorso di colpa.
Attenzione: secondo la Cassazione, la valutazione del comportamento del pedone-danneggiato può arrivare anche alla totale esclusione della responsabilità del conducente
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| (sentenza -civile- n. 20140 del 2023)
In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti; tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza.
(sentenza -civile- n. 2433 del 2024) In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell’art. 2054 – che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore – e dell’art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto un concorso di colpa in capo al pedone evidenziandone le specifiche ragioni, costituite non solo dall’attraversamento fuori dalle strisce pedonali, distanti appena dodici metri, quanto dal non aver calcolato correttamente il tempo necessario all’attraversamento in relazione al traffico esistente, rimanendo bloccato al centro della carreggiata a causa del sopraggiungere dei veicoli marcianti in senso contrario, sicché il conducente dell’autotreno, pur procedendo a bassissima velocità, non aveva potuto evitarlo).
(sentenza -civile- n. 28365 del 2024) L’esonero integrale da responsabilità del conducente investitore richiede la dimostrazione che la improvvisa e imprevedibili comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia abbia reso inevitabile l’evento dannoso, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista di sia trovato nella oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti, ciò che si verifica quad il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza.
(sentenza -penale- n. 7485 del 2025) In tema di investimento di pedone, il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, implicando il relativo avvistamento la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all’occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento. Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la morte, rileva la sua “avvistabilità” da parte del conducente del veicolo investitore.
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Non è vero, quindi, che il pedone ha sempre ragione!!
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Mancato uso della cintura di sicurezza – mancato uso del casco
Perché è un obbligo usare la cintura di sicurezza?
Lo prevede il Codice della Strada (art. 172), con una dettagliata indicazione, anche per quanto riguarda il trasporto dei bambini, e ciò al fine di prevenire la possibilità di subire lesioni gravi (o, addirittura, mortali) in caso di incidente stradale.
Ma, come sarà capitato a tutti di verificare di persona, molti conducenti (o passeggeri, specie se seduti nei sedili posteriori del veicolo) non “amano” allacciare la cintura di sicurezza.
La “voglia di libertà” (di non indossare la cintura di sicurezza) non è stata ritenuta idonea a superare l’obbligo previsto dalla legge!
La Corte Costituzionale, infatti, chiamata a decidere su questo scontro tra norma e libertà dell’individuo, ha detto che:
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È manifestamente infondata la q.l.c. dell’art. 172 d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003 n. 151, conv., con modif., in l. 1º agosto 2003 n. 214, censurato in riferimento agli artt 13 e 32, comma 2, cost., nonché all’art. 8 della convenzione europea dei diritti dell’uomo, nella parte in cui impone l’obbligo dell’uso della cintura di sicurezza e prevede sanzioni in caso di mancato uso. Il legislatore può infatti assumere la protezione della salute del singolo come interesse della collettività prescrivendo certi comportamenti e sanzionandone l’inosservanza, allo scopo di ridurre il più possibile le pregiudizievoli conseguenze, dal punto di vista della mortalità e della morbilità invalidante, degli incidenti stradali, pur se da tali misure possa derivare una trascurabile limitazione della libertà personale, che, lungi dal rappresentare una costrizione (che, al contrario, deve essere fisicamente apprezzabile e duratura), si configura come un impedimento di fatto che non impedisce comunque il raggiungimento dello scopo per cui è concepito l’uso dell’autovettura. (sentenza n. 49/2009)
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Anche l’uso del casco, per i conducenti di motoveicoli (e per i trasportati) è previsto dalla legge!
L’art. 171 del Codice della Strada, infatti, prevede che:
| Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformità con i regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa e con la normativa comunitaria. |
Anche l’obbligo di indossare il casco è previsto per la finalità di garantire l’utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza.
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Che succede, dunque, in caso di incidente stradale?
Il conducente (o il passeggero) non usando la cintura di sicurezza (o il casco) … contribuisce con il suo comportamento alla verificazione dei danni, e non può pretendere un risarcimento integrale.
Attenzione: del mancato uso della cintura di sicurezza, da parte dei trasportati, è responsabile anche il conducente!
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Secondo i giudici:
(sul mancato uso della cintura di sicurezza)
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In tema di mancato uso delle cinture di sicurezza, il conducente (in quanto gravato dal dovere di assicurare che la guida avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza) è tenuto a controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia, che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e di sicurezza, esigendo che il trasportato indossi la cintura di sicurezza. Ne deriva, pertanto, che l’omesso uso delle cinture di sicurezza del trasportato non è causa esclusiva del danno, ma concorrente alla condotta colposa nella conduzione del veicolo; e di detta concausa risponde, oltre al trasportato, anche il conducente.
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Cass., n. 26723/2025 |
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In caso di sinistro stradale, il passeggero che agisce contro il conducente e l’assicurazione del veicolo avversario (sebbene ritenuto responsabile al 50% dell’incidente) non ha diritto al risarcimento se le lesioni subite sono dovute al fatto di non aver indossato la cintura di sicurezza.
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Cass., n. 26656/2025 |
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Il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno da essa sofferto va determinato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227, comma 1, c.c., mediante la comparazione della colpa della vittima con quella dell’offensore e la valutazione, in via ipotetica e con giudizio controfattuale, di quale tra le due sia stata più grave in riferimento all’altra e di quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all’avverarsi del danno.
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Cass., n. 23834/2024 |
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… il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza … configura proprio una cooperazione nel fatto colposo, incidendo sul decorso causale…
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Cass., n. 13921/2024 |
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Il controllo sull’uso della cintura deve essere particolarmente stringente da parte del conducente, dovendosene accertare l’indosso anzitutto prima della messa in moto del veicolo e soprattutto dovendo lo stesso rifiutarsi di partire in caso di renitenza del passeggero, dovendo nei casi più estremi rifiutarne direttamente il trasporto … l’obbligo del conducente di accertare l’utilizzo della cintura di sicurezza da parte del passeggero non possa ritenersi assolto dall’aver udito lo spegnimento del relativo segnale sonoro, atteso che il controllo deve accertare con effettività l’indosso del dispositivo di sicurezza, sia prima della partenza che in viaggio
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Cass. pen., n. 39136/2022 |
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L’omesso uso delle cinture di sicurezza, da parte di persona che abbia subito lesioni in conseguenza di un sinistro stradale, costituisce un comportamento colposo del danneggiato nella causazione del danno, rilevante ai sensi dell’articolo 1227, comma 1, del Cc, e legittima la riduzione del risarcimento ove sia allegato e dimostrato che il corretto uso dei sistemi di ritenzione avrebbe diminuito o addirittura eliso il danno.
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Tribunale di Oristano, n. 198/2020. |
| Va confermata la decisione dei giudici del merito i quali hanno ritenuto che dal fatto noto che la vittima avesse patito ferite al volto, potesse risalirsi ex art. 2727 c.c. al fatto ignoto che non avesse allacciato le cinture di sicurezza, in virtù del rilievo che le ferite al volto non potevano avere altra plausibile causa che l’impatto contro le parti interne dell’abitacolo, favorito dal mancato uso dei sistemi di ritenuta, con ciò riducendo l’importo del risarcimento dovutole. |
Cass., n. 22351/2016
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(sul mancato uso del casco)
| L’omesso uso del casco protettivo da parte del conducente di un motociclo può essere fonte di corresponsabilità della vittima di un sinistro stradale per il danno causato a se stesso, soltanto ove il giudice di merito accerti in fatto che la suddetta violazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, costituendone appunto un antecedente causale, circostanza che può essere accertata anche di ufficio dal giudice medesimo, giacché riconducibile alla previsione di cui all’art. 1227, comma 1 c.c. |
Corte di Appello di Napoli, n. 2544/2020 |
| L’incidenza del mancato uso del casco protettivo nella produzione del danno integra la fattispecie di cui all’art. 1227, comma 1, c.c. e il relativo accertamento può essere effettuato d’ufficio dal giudice. |
Corte di Appello di Palermo, n. 1435/2019 |
| In materia di responsabilità da sinistro stradale, l’omesso uso del casco protettivo da parte di un motociclista vittima di incidente può essere fonte di corresponsabilità del medesimo, a condizione che tale infrazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, circostanza che può essere accertata anche d’ufficio dal giudice, giacché riconducibile alla previsione di cui all’art. 1227, comma 1, c.c. |
Cass., n. 9241/2016 |
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Responsabilità da “cose in custodia”
Che cos’è la responsabilità da cose in custodia?
Questo tipo di responsabilità è previsto dall’art. 2051 del codice civile, secondo cui:
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Ciascuno è responsabile delle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
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È una responsabilità oggettiva, fondata sulla dimostrazione, da parte del danneggiato, del nesso causale tra la cosa e il danno, e può essere esclusa:
- o dalla prova del caso fortuito;
- o dalla dimostrazione, da parte del custode, della rilevanza del comportamento del danneggiato.
Dunque, la responsabilità è fondata su una relazione di fatto con la cosa (per esempio: la strada, per la presenza di una o più buche).
Anche in questo caso il danneggiato che chieda di essere risarcito deve dimostrare di non aver contribuito, con il suo comportamento, alla verificazione del danno.
Vediamo qualche esempio!
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In materia di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., … occorre considerare anche la condotta del danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità desumibile dall’art. 2 Cost., che impone a ciascun consociato l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale.
Deve inoltre tenersi conto dell’art. 1227, comma 1, cod. civ., il quale impone al giudice di merito di valutare d’ufficio l’eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso
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Tribunale di Brindisi, n. 1398/2025. |
| La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, richiedendo unicamente la prova, da parte dell’attore, del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
Secondo la disciplina di cui all’art. 1227, comma 1, c.c., la condotta del danneggiato deve essere esaminata alla luce del dovere generale di cautela fondato sul principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost..
(Nel caso in esame, la caduta si è verificata su una gradinata sprovvista di corrimano e illuminazione, in orario notturno e tale circostanza è idonea ad integrare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non essendo emersa prova di condotta anomala o distratta della danneggiata.)
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Corte di Appello di Firenze, n. 394/2025. |
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In materia di responsabilità da cose in custodia di cui all’art. 2051 cod. civ., ai fini della ricostruzione dell’incidenza causale nella determinazione del danno bisogna tener conto del contegno del danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità desumibile dall’art. 2 Cost., il quale pretende da ciascun consociato l’adempimento dei “doveri di solidarietà sociale”- indicati come “inderogabili”- oltre che dell’art. 1227 co. 1 cod. civ., il quale impone al giudice di merito di esaminare d’ufficio l’eventuale incidenza causale della condotta colposa del danneggiato nella generazione dell’evento dannoso.
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Tribunale di Ravenna, n. 849/2024. |
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In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., per la ricostruzione dell’incidenza causale nella determinazione del danno occorre tener conto del comportamento del danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità, desumibile dall’art. 2 Cost., che richiede a ciascun consociato l’adempimento dei “doveri di solidarietà sociale” (indicati come “inderogabili”); nonché dell’art. 1227 comma primo c.c., che impone al giudice di merito di esaminare d’ufficio l’eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso.
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Cassazione, n. 8306/2024. |
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Allorquando il danneggiato sia caduto in un tratto riservato al passaggio pedonale, che presentava un’evidente anomalia, il custode è responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c..
Tuttavia, qualora l’evento lesivo si sia verificato in condizioni di perfetta visibilità ed in un punto che appariva instabile a causa della presenza di uno zerbino, è verosimile ritenere che, laddove l’attrice avesse prestato maggiore attenzione avrebbe potuto agevolmente rendersi conto della disconnessione ed evitare il danno.
Dunque, anche se la mera disattenzione del pedone non interrompe il nesso causale, essendo prevedibile che la disconnessione della pavimentazione possa cagionare la caduta di un passante, è innegabile che, in base alle modalità con cui si sono svolti i fatti di causa, la condotta negligente dell’attrice abbia concorso a determinare il danno secondo la previsione di cui all’art. 1227, primo comma, c.c. e, pertanto, di tale condotta deve tenersi conto ai fini della liquidazione del danno riducendo il risarcimento.
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Corte di Appello di Milano, n. 549/2023. |
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E tu, che tipo di danneggiato sei?
Pensi di avere diritto ad un risarcimento… ma sei pronto a fronteggiare i principi stabiliti dall’art. 1227 del codice civile e dall’art. 2 della Costituzione?
Parliamone!


Che al pedone possa non essere sempre riconosciuta la ragione, ahimè lo so sulla mia pelle…
Venti anni fa, attraversavo sulle strisce, in un luogo dove la strada ha più corsie parallele. Si era già fermato un bus quando un’auto ha superato a destra il bus fermo, prendendomi in pieno. Auto senza assicurazione, guidata da un tizio senza patente. Il giuduce ha auto l’ardire di darmi non so che percentodi colpa. L’avvocato mi suggerì di accettare perché comunque avevano valutato non so cosa in modo favorevole e insomma secondo lui non valeva la pena ricorrere, col rischio che poi la cifra (pagata dal fondo vittime della strada, non essendoci assicurazione) sarebbe stata la stessa.
Tutti i dettagli della vicenda mi sono stati raccontati dagli atti e dai testimoni, perché a causa del trauma cranico io non conservo alcuna memoria del fatto. Camminavo sul marciapiede, e mi sono risvegliata su una barella.
Mi spiace moltissimo per la tua brutta esperienza…
Non posso dire nulla “nel merito”, non conoscendo le prove processuali!
Detesto chi attraversa sulle strisce ma senza guardare a destra e a sinistra!
Grazie Diletta, hai centrato un punto essenziale: anche il pedone è tenuto a verificare di poter attraversare in sicurezza!
Io avevo un amico che attraversava la strada sulle strisce pedonali “a sfida”, all’improvviso. All’epoca nostra non esistevano le “challenge” social ma se ci fossero state sarebbe diventato virale il mio amico Salvatore. E non sarebbe stato un bell’esempio.
… Salvatore è ancora intero??
Post molto utile e dettagliato Gabriella perché ricorda un principio spesso viene sottovalutato: l’autoresponsabilità del danneggiato.
Che si tratti di circolazione stradale, sicurezza o responsabilità da cose in custodia, la domanda che spesso cambia l’esito di una causa è proprio quella che il tuo articolo suggerisce implicitamente: il danno era davvero inevitabile o avrebbe potuto essere evitato con l’ordinaria diligenza?
Un promemoria molto chiaro di quanto il diritto civile sia, prima di tutto, un equilibrio tra diritti e responsabilità.
Grazie Michela!
Il principio di auto-responsabilità è troppo spesso ignorato o sottovalutato!!