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Agenti di commercio e forma del contratto

23/07/2025/6 Commenti/in AGENZIA, Uncategorized/da Gabriella Napoli

Come si conclude un contratto tra una ditta mandante e un agente di commercio?

Basta “una stretta di mano”?

Vediamo come stanno le cose!

Secondo la previsione dell’articolo 1742 del codice civile, il contratto di agenzia (dal lontano 1991!, anno di entrata in vigore delle modifiche attuative delle disposizioni europee in materia di agenzia, contenute nella direttiva n. 86/653/CEE) deve essere provato per iscritto, e ciascuna delle parti ha il diritto di ottenere dall’altra il documento, sottoscritto, dove vanno riportati il contenuto del contratto [dati delle parti, zona, prodotti, provvigioni] e le clausole aggiuntive; questo diritto, dice il codice, è irrinunciabile.

Facciamo un passo indietro: gli accordi contrattuali non sempre hanno valore solo se “trasportati” in un documento, potendo ritenersi validi quando, anche verbalmente, “si incontrano” la proposta (di una parte) e “l’accettazione” della proposta (dell’altra parte).

E se poi l’accordo verbale viene “rinnegato”, come si prova il contenuto dell’accordo o le modifiche decise in corso di rapporto?

Nel caso del rapporto tra ditta mandante e agente, il contratto si può ritenere concluso quando le parti -mandante e agente- concordano sul contenuto del contratto di agenzia (ovvero: su quali siano i rispettivi “compiti”, che, fondamentalmente, consistono nella promozione stabile di affari <per l’agente> e nel pagamento delle retribuzioni concordate <per la mandante>).

E allora, a che serve “la forma scritta”?

La forma scritta serve a provare il contenuto del contratto, come, ad esempio:

  • zona, prodotti e clienti affidati alle cure dell’agente;
  • modalità di gestione della promozione-affari;
  • eventuale incarico di curare l’incasso;
  • clausole di riservatezza;
  • patto di “non concorrenza”;
  • incarico da monomandatario o plurimandatario;
  • nel caso di contratto da plurimandatario: clausole che prevedono i requisiti per poter mantenere i contratti pregressi (con altre mandanti) o per poter acquisire altri mandati con nuove mandanti;
  • clausole per la gestione, se ammessa, di rapporti di sub-agenzia;
  • previsione dei “clienti direzionali”;
  • indicazione delle provvigioni riconosciute all’agente e modalità di liquidazione.

Nel settore “commercio”, i nuovi AEC (accordi Economici Collettivi), sottoscritti il 4 giugno 2025, precisano, a proposito della “forma scritta”, che ogni proposta, accettazione o revoca, e ogni altra dichiarazione tra le parti si reputano conosciute nel momento in cui giungono, con atto scritto, all’indirizzo del destinatario e/o all’indirizzo pec (fatta salva la dimostrazione di essere stati, incolpevolmente, nell’impossibilità di averne notizia).

Dato storico: la previsione della “forma scritta” è prevista (con riferimento alle pattuizioni più importanti) anche dagli AEC noti come “erga omnes” (cioè, letteralmente: “contro tutti”), perché validati dal recepimento, a livello normativo, attuato:

  • per il settore commercio, con il D.P.R. n. 1842 del 1960;
  • per il settore industria, con il D.P.R. n. 145 del 1961,

che ha riportato quanto previsto negli Accordi stipulati in precedenza.

Attenzione: con esclusione degli AEC erga omnes, l’applicabilità degli AEC conclusi, dal 1961 in poi, dalle rispettive organizzazioni sindacali (in rappresentanza delle mandanti e degli agenti), essendo di natura pattizia, deve risultare dal contratto!

Non è infatti pacifico che questo tipo di AEC (frutto di accordi) possa applicarsi anche in assenza di un esplicito richiamo scritto nei singoli contratti di agenzia.

 

Dunque, si può dare prova dei diritti e degli obblighi di ciascuna delle parti solo facendo riferimento ai (ed esibendo al giudice, in caso di controversia, i) documenti che contengono le modalità di svolgimento del rapporto; tra i documenti, rientra anche la corrispondenza intercorsa durante lo svolgimento del rapporto.

In tema di prova “scritta”, va ricordato che anche i messaggi sul cellulare (SMS o whatsapp) possono essere depositati in giudizio, sotto forma di screenshot, e il giudice li potrà valutare ai fini della decisione; la Cassazione (con la recente decisione n. 1254 del 18.1.2025) ha infatti stabilito che:

“I messaggi di WhatsApp conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una chat di WhatsApp mediante copia dei relativi screenshot, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi, i quali costituiscono un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’articolo 2712 Cc e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.”

 

Dunque, per il contratto di agenzia, non basta una stretta di mano: occorre conservare con cura tutti i documenti che regolano il rapporto, per poter essere in grado di provare le rispettive posizioni!, e ciò vale per entrambe le parti (ditta mandante e agente).

Attenzione: per i giudici, le posizioni contrattuali della ditta mandante e dell’agente sono diverse da quelle che intercorrono tra il datore di lavoro e il lavoratore subordinato, e ciò in considerazione della maggiore autonomia di gestione dell’agente di commercio (che non può essere assimilato al lavoratore subordinato).

Questo comporta che prima di sottoscrivere un contratto di agenzia è opportuno valutare con attenzione il contenuto delle clausole e la portata che potranno avere in concreto, durante lo svolgimento del rapporto.

 

Tags: Agente di commercio, contratto di agenzia
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In principio era un commesso viaggiatore
6 commenti
  1. Massimo Bocca
    Massimo Bocca dice:
    23/07/2025 in 5:00 PM

    Molto interessante, soprattutto la parte sul valore dei messaggi WA, se non contestati da controparte.

    Rispondi
    • Gabriella Napoli
      Gabriella Napoli dice:
      23/07/2025 in 5:21 PM

      Bisogna imparare a salvare i messaggi wa con gli screenshot! (la modalità cambia a seconda del tipo di cellulare), e bisogna essere (più) veloci (dell’inviante, che, ripensandoci, può cancellare)!!

      Rispondi
  2. Pietro Landri
    Pietro Landri dice:
    24/07/2025 in 10:33 AM

    Molto istruttivo. Me lo salvo. Alla prima occasione (spero presto) in cui devo scegliere gli agenti per un mio cliente imprenditore metterò in pratica.

    Rispondi
    • Gabriella Napoli
      Gabriella Napoli dice:
      24/07/2025 in 12:51 PM

      Felice di essere stata utile!, anche solo (al momento) per una riflessione teorica.

      Rispondi
  3. Diletta
    Diletta dice:
    24/07/2025 in 10:53 AM

    Sarebbe sempre opportuno prima di firmare un contratto, di farlo leggere al legale, o per un mandato d’agenzia è uno scrupolo evitabile?

    Rispondi
    • Gabriella Napoli
      Gabriella Napoli dice:
      24/07/2025 in 12:49 PM

      Meglio prevenire!
      E questo vale per entrambe le parti:
      – per la ditta mandante, perchè magari ha usato un modello di contratto superato, o comunque con clausole che possono causare controversie;
      – per l’agente di commercio, perchè se firma è tenuto a rispettare anche le clausole “vessatorie” (ciò quelle che impongono pesi molto onerosi, alterando il rapporto di “sinallagma contrattuale” ); un esempio classico: la remunerazione per la “non concorrenza” dopo la cessazione del contratto (all’inizio del rapporto l’agente non valuta la portata della clausola, e corre il rischio di trovarsi senza possibilità di lavoro e con una remunerazione simbolica).
      Una consulenza preventiva è sempre la strada migliore!!

      Rispondi

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